Vacanza rovinata ?

Vacanza rovinata a causa di un vaso tagliente posto a bordo piscina di una struttira agrituristica. Sentenza del Tribunale di Firenze.

piscina

Vancanza rovinata

Vacanza rovinata ?

Un turista in vacanza in una struttura agrituristica, a causa del bordo tagliente di un vaso di fiori , nell’uscire dalla piscina della struttura stessa, si ferì un polpaccio. La ferita fu suturata con alcuni punti, rimossi dopo una decina di giorni.

Il turista chiese il risarcimento del danno subito: patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Le richieste furono avanzate sulla base di tre distinte ipotesi di responsabilità da parte del gestore della struttura: la responsabilità extracontrattuale, stabilita dall’articolo 2051 del codice civile, la responsabilità per inadempimento contrattuale (in quanto il gestore con diligenza professionale avrebbe dovuto spostare il vaso pericoloso altrove), ed infine la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile per la mancata adozione di misure di prevenzione.

Il tribunale di Firenze (sentenza n. 2417 del 01/07/2015), ha riconosciuto il danno biologico ed escluso la personalizzazione, vista la modesta entità del danno alla salute. Escluso dal risarcimento anche il così detto “danno da vacanza rovinata” per mancanza di prove.

Non vi è luogo per un aumento del risarcimento (cd. “personalizzazione“): il danno è talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare sofferenza, oltre a quella che ordinariamente può conseguire ad un taglio di pochi centimetri.

Per lo stesso motivo è impossibile ritenere che l’evento abbia prodotto l’effetto della “vacanza rovinata”, considerato altresì che l’attore ha riferito di essere ripartito per l’Inghilterra il giorno stesso dell’infortunio ma non ha mai detto né provato di aver dovuto anticipare il rientro, interrompendo la vacanza programmata; né si può ritenere che il danno – si ripete, di entità minima – abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio rigenerante del periodo di riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo di 50 (ora 62 anni) stati d’animo di particolare sofferenza, associando all’esperienza vacanziera il ricordo di profondi traumi psico-fisici“.

Dal punto di vista assicurativo, il gestore dell’agriturismo poteva proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento con una polizza di responsabilità civile ed opporre resistenza in giudizio attivando una polizza di tutela legale. Il turista poteva far valere il proprio diritto con una polizza di tutela legale.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Giuseppe Cutillo