Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il tribunale di Ascoli ha condannato al risarcimento il Comune, in quanto custode, ritenendo che il vento non escluda la responsabilità.

vento

Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il codice civile, con l’articolo 2051, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Due annotazioni importanti: innanzitutto questo articolo rientra nella fattispecie della cosiddetta “responsabilità oggettiva”, in cui è previsto l’inversione dell’onere della prova, che va a carico di chi a procurato il danno. Secondo il presunto responsabile per l’esimenti deve provare il caso fortuito, ovvero che avrebbe messo in atto tutte le necessarie azioni perché il danno non potesse accadere.

Cosa si intende allora per caso fortuito rilevante e idoneo ad escludere la responsabilità?

Basta fare una ricerca sulle sentenze relative a questo articolo del codice per rendersi conto che non c’è una risposta univoca e precisa, ma che, di volta in volta, si è cercato di adattare allo specifico caso ed alle circostaze.

Interessante quanto deciso dal Tribunale di Ascoli con sentenza 175/2016.

In sintesi, il giudice ha chiarito che: “il vento non può ritenersi idoneo a rappresentare un’ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Tale evento atmosferico, pur se forte, quando non è di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità e, di conseguenza, non può essere considerato un fatto imprevedibile.”

Il caso

La vettura di un automobilista veniva danneggiata dal ramo di un albero, caduto a causa del vento.

In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le pretese del danneggiato, avanzate nei confronti del Comune quale ente custode della strada, ritenendo sussistente nel caso di specie il caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell’incidente.

Secondo il Tribunale tale conclusione non può essere condivisa:

oltre all’inidoneità del vento a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno, per i motivi visti sopra, nella fattispecie concreta la responsabilità del Comune convenuto era posta fuori di ogni dubbio anche da un’altra circostanza rilevante. Il vento verificatosi il giorno dell’incidente, infatti, era stato previsto dagli esperti già due giorni prima ed era stato comunicato al predetto ente con avvertenza di adottare tutte le misure cautelative necessarie.

Ma gli aspetti di rilievo della sentenza in commento non si arrestano qui. Essa, infatti, si è soffermata su un’altra interessante tematica: quella della legittimazione passiva del convenuto.

Il Comune infatti, nel tentare di sollevarsi da ogni responsabilità, aveva affermato in giudizio (peraltro senza fornire adeguata prova) che la manutenzione del verde cittadino era affidata a una società terza. A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.: a tal fine, infatti, il Comune avrebbe comunque dovuto chiamare in garanzia la suddetta società per essere manlevato dall’obbligo risarcitorio (anche solo parzialmente), previa dimostrazione dell’inadempimento contrattuale. (fonte studiocataldi.it)

Conclusione

Il Comune è obbligato a risarcire il danno.

Giuseppe Cutillo

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