Telefoni mentre sei alla guida? La sanzione non è valida

Telefoni mentre sei alla guida? La sanzione non è valida se non c’è contestazione immediata

multa

Vedere automobilisti alla guida utilizzando un device elettronico (telefono o tablet che sia) è all’ordine del giorno. Per questo comportamento altamente rischioso per l’incolumità, propria e altrui, le sanzioni prevedono una somma che va da 160,00 a 641,00 euro, può essere applicata la sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di reiterazione della violazione negli ultimi due anni ed infine la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Siamo in Italia e fatta la legge ….. trovato l’inganno. Grazie ad una sentenza del Tribunale di Lecce pare che il conducente birichino abbia la possibilità di vincere il ricorso nel caso che la contravvenzione non sia stata contestata sul momento.

Il caso è di un automobilista che ha opposto ricorso al verbale di contestazione elevato dal Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi per la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3-bis, del Codice della Strada, perché “circolava con il veicolo facendo uso del radiotelefono senza l’ausilio di apposito vivavoce o auricolare, e utilizzava la mano sinistra all’orecchio sinistro” .

Dopo il rigetto del Giudice di Pace, l’automobilista ricorreva in appello al Tribunale di Lecce che con la sentenza 2014 del 22 maggio 2014.

In particolar modo, nell’appello si rammentava che: “l’efficacia di piena prova fino a querela di falso che deve riconoscersi ex art. 2700 c.c., al verbale proveniente da un pubblico ufficiale, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano pertanto potuto dar luogo a una percezione di una realtà sensoriale implicante margini di apprezzamento.”
In parole povere è vero che tali verbali forniscono al giudice un materiale indiziario utilizzabile, salvo che non venga superato da prova contraria.

Il giudice ha quindi ritenuto che: “la visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare implichi una attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore, dunque, il verbale non possiede la fede privilegiata conferita dall’art. 2700 c.c.
Inoltre, nel verbale non erano indicate le ragioni per le quali gli agenti accertatori non avevano proceduto alla contestazione immediata dalla infrazione.”

Secondo l’art. 200 del codice della strada, la contestazione immediata dell’infrazione, quando possibile, costituisce “un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione”.

Secondo la Cassazione, poi, qualora la constatazione immediata non sia possibile, il verbalizzante ne deve dare motivazione e diventa potere del giudice valutare se tali motivazioni abbiano fondamento.

Nel caso in oggetto però gli agenti del Comune di Polizia non avevano specificato le ragioni ostative alla contestazione immediata dell’infrazione limitandosi a riferire che “il conducente non udiva i trilli del fischietto“.

Fonte: Tribunale di Lecce: la multa per guida con telefonino non è valida se non c’è contestazione immediata
(www.StudioCataldi.it)

Giuseppe Cutillo

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