Sull’agente immobiliare incombe l’obbligo di controllare la libertà dell’immobile da gravami

Nuovo obbligo per l’agente immobiliare: lo ha stabilito la Cassazione con  sentenza n. 7178

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Sull’agente immobiliare incombe l’obbligo di controllare la libertà dell’immobile da gravami

Avv. Gabriele Mercanti

Una tegola non da poco quella che pare essere piombata sulla testa dei già avviliti, a causa della crisi del mattone, agenti immobiliari a seguito della Sentenza n. 7178 della Terza Sezione Civile della Cassazione depositata il 10 aprile 2015.

La vicenda al vaglio degli Ermellini rappresenta un classico della negoziazione immobiliare. Presso un’agenzia di intermediazione immobiliare l’acquirente sottoscriveva in primiis (inizio gennaio 2005) una proposta d’acquisto immobiliare ed in secundiis (fine gennaio 2005) un contratto preliminare con il proprietario saldando, altresì, la provvigione di spettanza dell’intermediario. In entrambi i documenti si faceva riferimento – come da prassi – alla situazione giuridica di libertà dell’immobile da trascrizioni ed ipoteche pregiudizievoli al momento del rogito.

La stipula notarile prevista per la fine di marzo 2005 è rimasta – tuttavia – un’ineffabile chimera per l’ignaro acquirente, dato che il 15 marzo 2005 il bene in questione veniva assegnato a terzi in seno ad una procedura esecutiva immobiliare.

Ecco che il giustamente contrariato promissario acquirente intraprendeva un’azione risarcitoria avverso l’agenzia immobiliare asserendo la responsabilità della stessa per omissione di informazioni in merito alla sicurezza dell’affare.

Giuseppe Cutillo