Saranno dispositivi elettronici a verificare l’assicurazione auto

speed-check per controllo rcaSaranno dispositivi elettronici a verificare l’assicurazione auto.

Il decreto Sblocca Italia sta completando il suo iter. Tra le norme ne troviamo una che andrà ad interessare gli automobilisti italiani.

Facciamo una premessa: la dematerializzazione dell’assicurazione RCAuto, prevista dal DM n. 110 dell’agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre) , ha iniziato a produrre i suoi effetti dal 18 ottobre 2013 con l’archivio nazionale che raccoglie i dati relativi alle polizze ed aggiornato (quando sarà a regime) in tempo reale. Già oggi è possibile da parte di chiunque verificare la copertura assicurativa di un veicolo dal sito “il portale dell’automobilista”.

Lo Sblocca Italia norma la possibilità di verifica della copertura RCA attraverso un controllo automatico semplicemente passando davanti ad un autovelox, T-red o Tutor, anche senza aver violato il limite di velocità previsto.

Si legge nella bozza:

1. All’art. 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 – bis, lettera g-bis), le parole: “di rilevamento.” Sono sostituite dalle seguenti: “di rilevamento;” e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente : “g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”;

b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: “1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti

direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.”.

Pare essere la svolta decisiva nella lotta agli “evasori” dell’RCA. Come si legge nella norma l’accertamento potrà essere eseguito in modo totalmente automatico anche in assenza degli organi di polizia. L’atto successivo sarà richiedere al proprietario del veicolo di esibire il certificato di assicurazione.

La mancata presentazione comporterà la multa di 419 euro, alla quale si aggiungerà quella di 841 euro per mancata copertura assicurativa, oltre alla definitiva confisca del veicolo.

Circolare senza assicurazione diventerà praticamente impossibile. Contattataci, possiamo proporti alcune convenzioni che ti permetteranno di risparmiare.

Giuseppe Cutillo