Risarcimento danni RCA dal 2015 negoziazione assistita obbligatoria

Risarcimento del danno da circolazione di veicoli: dal 9 febbraio 2015 sarà obbligatorio esperire la procedura di negoziazione assistita

A CURA DI FRANCESCA DE LUCA avvocato – Lex24 @Esperto legale circolazione stradale – http://www.diritto24.ilsole24ore.com

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Risarcimento danni RCA dal 2015 negoziazione assistita obbligatoria

A partire dal prossimo 9 febbraio 2015, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita, disciplinata dal Capo II del Decreto, sostanzialmente consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.
Questi ultimi, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto hanno il dovere deontologico di informare il cliente, contestualmente al conferimento dell’incarico, circa la possibilità di ricorrere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Tale dovere di informativa gravante in capo agli avvocati è ispirato chiaramente all’analogo obbligo di fornire adeguata informativa ai clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:

1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;

e

2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato tra le parti nella convenzione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.

Per le spese necessarie alla procedura è utile stipulare polizza di TUTELA LEGALE.

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Giuseppe Cutillo