La responsabilità del vettore per avaria e perdita della merce trasportata

Responsabilità del vettore. Rassegna di giurisprudenza sul contratto di trasporto e sulla responsabilità del vettore per avaria o perdita della merce trasportata.

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La responsabilità del vettore per avarie e perdita della merce trasportata

(A cura della Redazione Lex 24 – Quotidiano del Diritto)

Trasporti – Contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Responsabilità del vettore – Avarie e perdite – Contratto di trasporto di merci regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – Titolarità del diritto all’indennizzo – Individuazione – Criteri riconducibili all’interpretazione dell’articolo 1689, primo comma, cod. civ. (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014 n. 2075)

L’articolo 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell’articolo 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’articolo 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

Trasporti – Contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Responsabilità del vettore – Dolo e colpa – Trasporto di merci su strada per conto terzi – Regime della responsabilità del trasportatore ex articolo 1, legge n. 450 del 1985, “Ratione temporis” applicabile – Limitazione della responsabilità – Sussistenza – Superamento – Dolo o colpa grave del vettore – Necessità – Onere della prova (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2013 n. 20896)

Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, “ratione temporis” applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all’intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall’articolo 1693 cod. civ., che disciplina solo l’accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni.

Trasporti – Contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Responsabilità del vettore – Avarie e perdite – Limiti alla responsabilità ex articolo 1696, secondo comma, cod. civ. – Applicazione retroattiva – Esclusione – Ragioni (Corte di Cassazione , sezione III, sentenza 6 agosto 2013 n. 18657)

In forza del principio sancito dall’articolo 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe – come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall’articolo 1696, secondo comma, cod. civ., come novellato dall’articolo 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all’entrata in vigore di detto “ius superveniens”.

Trasporti – Contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Responsabilità del vettore – Avarie e perdite – Legittimazione a domandare il risarcimento del danno – Spettanza – Al destinatario o al mittente – Criterio discretivo – Sfera patrimoniale incisa dai danni – Fattispecie. (Corte di Cassazione , sezione III, sentenza 1 dicembre 2010 n. 24400)

In tema di contratto di trasporto ed anche nell’ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro. (Nella specie, relativa a vendita internazionale, la S.C. ha affermato che il vettore principale e submittente era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato dimostrato che lo stesso aveva tacitato le ragioni del destinatario e sopportato le conseguenze dell’inesatto adempimento del subvettore, per perdita parziale del carico).

Trasporti – contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Responsabilità del vettore – Avarie e perdite – Perdita della merce – Omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità e peso della merce – Esclusione o limitazione di responsabilità del vettore – Limiti – Assenza di nesso causale tra l’omissione o l’inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto determinativo della perdita della merce – Conseguenze – Responsabilità del vettore – Fattispecie (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 ottobre 2010 n. 20808)

La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell’articolo 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l’omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell’ausiliario della società anzidetta, consistito nell’abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza).

Trasporti – Contratto di trasporto (diritto civile) – Di cose – Avarie e perdite – Per caso fortuito – Presunzione di responsabilità ex articolo 1693 cod. civ. – Causa di esonero – Caso fortuito – Elementi – Rapina – Configurabilità di detta causa di esclusione – Condizioni – Fattispecie.  (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2010 n. 9439)

In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall’articolo 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa traportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata,con la quale era stato escluso il caso fortuito in relazione all’avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell’autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l’adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata).

fonte intermediachannel.it

Giuseppe Cutillo