Responsabilità professionale medici obbligatoria per tutti. Cosa cambia

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Responsabilità professionale medici obbligatoria per tutti. Cosa Cambia

Cambiamenti sull’obbligo assicurativo. Istituita l’azione diretta del danneggiato. Gelli (Pd): “Le tabelle risarcitorie verranno mutuate da quelle previste dal Dl concorrenza”

“Dopo l’approvazione del Dl concorrenza al Senato presenterò un emendamento per far valere quelle tabelle anche per questo provvedimento”, ha detto in esclusiva a “Quotidiano Sanità” il relatore del ddl.

L’obbligo assicurativo viene esteso alle prestazioni in regime di intramoenia e alla telemedicina. Le strutture dovranno pubblicare i dati della loro copertura assicurativa.

L’Ivass vigilerà sulle compagne assicuratrici.

Giovanni Rodriquez

QUOTIDIANO SANITA’- 15/11/2015

Variano le leggi sull’obbligo di assicurazione da parte delle strutture e del personale sanitario e vengono introdotte misure studiate per l’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazione. Questo il contenuto delle modifiche al disegno di legge sulla “responsabilità professionale” presentati lo scorso venerdì in commissione Affari Sociali dal relatore Federico Gelli (Pd).

Sono previste, dunque, una serie di novità che però non comprendono le tabelle risarcitorie. Una mancanza voluta che viene così spiegata in anteprima a Quotidiano Sanità da Gelli: “Le tabelle sono un punto molto importante. Non le ho volute inserire in questo momento perché, in realtà, sono già incluse nel Dl concorrenza attualmente all’esame del Senato. Insomma non volevamo ripartire da zero. Penso sia anche un bell’esempio di dialogo parlamentare. A questo punto, dopo l’approvazione di quel decreto a Palazzo Madama, presenterò un emendamento per estendere la validità di quelle tabelle anche al testo del disegno di legge sulla responsabilità professionale”.

Quanto alle novità presenti nei nuovi emendamenti, all’articolo 8 viene previsto, finalmente, l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie, di essere provvisti di una polizza di responsabilità civile. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli i professionisti della sanità, è stato predisposto anche con il fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero o altro. Per quanto la trasparenza verso i professionisti, le aziende sanitarie dovranno pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le condizioni di polizza, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

E’ stato previsto anche un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che definirà i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano proporre polizze alle strutture e agli esercenti la professione sanitaria.

Infine, l’articolo 8 bis disciplina l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. Quest’azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato.

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Mentre stiamo pubblicandi questa notizia il quotidiano sanità scrive dell’approvazione definitiva all’emendamento 8.50.

In particolare, nel testo approvato viene previsto l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.

Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Rimandato invece ad oggi il voto sull’emendamento del relatore 8.10 in tema di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice.
Sempre nella giornata di ieri, Federico Gelli ha poi depositato l’emendamento 10.50, interamente sostitutivo dell’articolo 10 che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel nuovo testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.

Giuseppe Cutillo