Responsabilità del medico

La responsabilità del medico resta quasi sempre contrattuale.

sentenza

Responsabilità del medico

dal sito http://www.diritto24.ilsole24ore.com

Avv. Fabio Gaudino, Studio Legale Lombardo

La prima sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza n. 10261/2014, ha affermato che l’art. 3, comma 1, L. 189/2012, cd. Legge Balduzzi, ha inteso qualificare come extracontrattuale il rapporto di responsabilità medico-paziente in assenza di allegazione e prova della sussistenza di un contratto d’opera con il professionista. Gli interpreti meneghini, tuttavia, nel medesimo giudizio hanno osservato che la responsabilità risarcitoria dell’ospedale in caso di inesatto adempimento delle prestazione sanitaria, debba essere inquadrata in ogni caso nell’alveo della responsabilità contrattuale, in forza di quel contratto atipico c.d. “di spedalità” che lega il paziente al nosocomio.
Alla luce di questa ulteriore interpretazione della norma, dunque, possiamo dire che la giurisprudenza – nel tempo – ha assunto ben quattro posizioni distinte sull’argomento, rinvenendosi specialmente nell’elaborazione pretoria un orientamento ondivago che può essere, procedendo in rigoroso ordine cronologico, sintetizzato come segue:
-secondo un primo orientamento (Trib. di Torino 26/2/2013), la legge Balduzzi avrebbe mutato il diritto vivente in quanto la responsabilità del medico dipendente e quella della struttura sanitaria sarebbe ora da ricondurre unicamente nell’alveo dell’art. 2043 c.c.;
-diversamente, ad avviso del Trib. Di Rovereto (29/12/2013), la legge Balduzzi non avrebbe alcuna portata innovatrice nei giudizi civili, in quanto il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’art. 3 troverebbe alloggio solo nei giudizi penali nel caso di esercizio dell’azione civile;
-la terza soluzione interpretativa è stata offerta, appunto, dal Tribunale di Milano con la succitata sentenza 10261/2014, che ha inteso distinguere la responsabilità discendente dal rapporto medico-paziente (da qualificarsi sempre come extracontrattuale in assenza di allegazione e prova della sussistenza di un contratto d’opera) dalla responsabilità risarcitoria della struttura ospedaliera in caso di inesatto adempimento della prestazione sanitaria, da inquadrarsi in ogni caso nell’alveo della responsabilità contrattuale.
Ebbene, in un panorama interpretativo così variegato s’inserisce, con valenza chiaramente nomofilattica, l’orientamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, che non più tardi di qualche mese addietro, discostandosi distintamente dagli orientamenti giurisprudenziali di merito appena evidenziati, con sentenza n. 8940 del 17 aprile 2014, ha disposto che <<l’art.3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve>>. Dunque, secondo gli ermellini il Legislatore si sarebbe limitato a riproporre i criteri cardine oramai consolidati in quindici anni di monocorde giurisprudenza (fin dalla sentenza Cass. Civ.589/1999) nell’accertamento della responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria, consacrando il ruolo centrale delle “linee guida” e delle “buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” nella valutazione della condotta dei professionisti. Secondo tale interpretazione, che oggi non si può esitare a definire prevalente, anche per il prestigio dell’organo che l’ha patrocinata, la Legge Balduzzi non muta i criteri di imputazione della responsabilità civile del medico con i conseguenti effetti sotto il profilo prescrizionale e probatorio. (cfr. ex multis Cass. Civ. 4030/2013, Trib. Arezzo 14.02.2013; Trib. Cremona 19.09.2013; Trib. Bari 14.02.2014, Trib. Palermo 19.06.2014).
Com’era prevedibile, non hanno tardato ad arrivare i commenti alla sentenza del Tribunale di Milano, che taluno, come il presidente dell’Ordine dei medici del capoluogo lombardo, ha definito storica perché finalmente verrebbe giudicato correttamente il rapporto medico-paziente. Altri, come lo scrivente, i quali ritengono che la pronuncia in commento sia persino in contrasto con il quadro normativo attuale.
Una cosa in ogni caso è certa: esistono, nell’attuale Legge, ampi spazi di lettura. Sarebbe auspicabile un intervento da parte del Legislatore ovvero della Corte Costituzionale per una interpretazione autentica.

fonte il sole24ore

Giuseppe Cutillo