Rca, delimitazione del rischio assicurato ed inoperatività della garanzia

Rassegna di pronunce sulla clausola del contratto di assicurazione di RCA per la circolazione dei veicoli che prevede l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida

sentenza

RCA, delimitazione del rischio assicurato ed inoperatività della garanzia

(A cura della redazione Lex 24 – Quotidiano del Diritto)

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – eccezioni derivanti dal contratto – Esonero contrattuale della copertura assicurativa – Opponibilità ai terzi – Esclusione – Fattispecie in tema di danni fatti valere “iure proprio” dai congiunti dell’assicurato, vittima del sinistro (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014 n. 18308)

La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli che prevede l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta per il risarcimento ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. (Nella specie la S.C. ha ritenuto terzi danneggiati i congiunti del proprietario dell’auto – deceduto all’esito di sinistro stradale cagionato da conducente che si trovava in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza – che era anche terzo trasportato, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a., avendo gli stessi fatto valere danni subiti “iure proprio”, quali il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e quello da perdita dell’assegno di mantenimento).

Assicurazione – Contratto di assicurazione – Disposizioni generali – Rischio assicurato (oggetto del contratto) – In genere – Nullità della clausola di delimitazione del rischio assicurato – Rilevabilità d’ufficio – Condizioni e limiti – Onere della parte di allegazione rituale dei fatti costitutivi della nullità – Necessità (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2014 n. 5952)

Il potere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione (ovvero l’esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui allarticolo 183 cod. proc. civ.

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Eccezioni derivanti dal contratto – Eccezione per difetto di patente del conducente – Operatività – Nei confronti del danneggiato – Esclusione (Corte di Cassazione , sezione VI-3, ordinanza 9 gennaio 2013 n. 373)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la clausola di polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il conducente fosse munito di valida patente di guida non opera nei confronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell’assicurato.

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Eccezioni derivanti dal contratto – Clausola condizionante la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia in possesso di patente non scaduta – Validità – Fondamento (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2009 n. 23741)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, va considerata valida, oltre che logica e chiaramente intelligibile, anche perché conforme alle regole cogenti che governano la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di patente valida e che implichi la inoperatività di detta garanzia tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta e non rinnovata.

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Eccezioni derivanti dal contratto – Circolazione di veicoli a motore – Conducente non abilitato alla guida – Clausola di polizza escludente la garanzia assicurativa – Operatività – Diritto di rivalsa dell’assicuratore – Soggetto obbligato – Assicurato – Sussistenza – Conducente del veicolo – Esclusione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 gennaio 2006 n. 2130)

In tema di polizza per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione della inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l’assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato (articolo 18, primo comma, legge 24 dicembre n. 990) ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo.

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Eccezioni derivanti dal contratto – Conducente non abilitato alla guida – Clausola di esclusione della garanzia assicurativa – Prescrizioni e cautele imposte – Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida – Operatività della polizza assicurativa – Fattispecie in tema di c.d. “foglio rosa” (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 ottobre 2005 n. 19657)

Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso l’operatività della copertura assicurativa fondata su polizza che limitava l’obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati erano abilitati alla guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore, sul presupposto erroneo che non rientrasse in tali ipotesi la guida di un motociclo da parte di soggetto che aveva conseguito il c.d. “foglio rosa” che a tanto lo abilitava, dovendosi, peraltro, ritenere ininfluente al riguardo la circostanza che l’esercitazione alla guida fosse avvenuta su strada frequentata, potendo tale condotta, eventualmente, determinare la violazione di norme comportamentali sanzionabili sotto il profilo di un illecito amministrativo, senza, però, essere idonea ad inficiare la validità ed efficacia del titolo di guida).

fonte Intermediachannel

Giuseppe Cutillo