Quando la riparazione del veicolo supera il valore commerciale

riparazione veicolo antieconomicaQuando la riparazione del veicolo supera il valore commerciale

Una delle questioni che spesso nasce a seguito di riparazione di vetture “datate” riguarda i costi di riparazione che superano il valore commerciale del veicolo.

La Corte di Cassazione civile, nella sentenza 11662/2014 ha ribadito questo concetto, ritenendo che: “ la domanda di risarcimento per danni causati ad un mezzo da un incidente stradale, se ha per oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, è da considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, in base all’art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, cioè alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, qualora il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Corte di cassazione, sez. III civile, sent. n. 11662/2014)

Il caso

In seguito ad un incidente stradale, un uomo portava in giudizio la controparte e la società di assicurazioni, che aveva offerto la somma di 3.000 € a totale liquidazione del danno e che l’uomo riteneva non congrua. La Corte d’appello di Gela rigettava la domanda, in quanto reputava congrua la somma offerta a titolo di ristoro dei danni subiti.

L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando il risarcimento del danno ritenuto ad un valore dedotto astrattamente da tabelle ricavate dalla media di indici standard. Secondo la sua interpretazione, avendo deciso di riparare l’auto sinistrata, il danno per equivalente andava determinato nella media tra costo del danno e valore del veicolo prima dell’incidente, che rappresentava il concreto valore commerciale, o valore di mercato.

Forma specifica da escludere

La Corte di Cassazione ricordava che il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (o civile) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato. Ecco allora la decisione di rigettare il ricorso escludendo il ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora i costi necessari ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe un ingiustificato arricchimento.

Da considerare anche che se è richiesto un risarcimento in denaro per la riparazione del danno subito, questo è da considerarsi come richiesta in forma specifica con potere del giudice ( art. 2058 comma 2 c.c. ) di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ovvero il pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo l’accadimento dannoso se il costo della riparazione supera di molto il valore di mercato del mezzo.

Nel caso descritto il valore del veicolo corrispondeva a 1.500 € e quindi l’uomo doveva ritenersi soddisfatto della somma offerta dalla compagnia di assicurazioni che copriva ampiamente anche le ulteriori spese di fermo, re immatricolazione ect.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Giuseppe Cutillo