Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Il proprietario di un veicolo deve sempre adottare misure idonee ad evitare che venga utilizzato da terzi senza il suo consenso – Cassazione n. 1820/2016

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Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Nuova sentenza della Cassazione ( n. 1820/2016 ) che ribadisce la responsabilità del proprietario di un veicolo nel caso questo sia posto in circolazione da terzi, anche contro la propria volontà,  a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’uso abusivo da parte di terzi.

La Corte chiarisce che la circolazione prohibente domino (contro la volontà del proprietario) idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.) (fonte http://www.studiocataldi.it/)

Quindi per fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma è necessario che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino) e non semplicemente senza il consenso del proprietario (invito domino).

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Giuseppe Cutillo

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