Polizza Abitazione

Polizza Abitazione

La casa, nonostante crisi e mercato instabile,  rimane il bene preferito dagli italiani. Eppure nel report dell’Ania 2013/2014 al capitolo “La diffusione di polizze assicurative tra le famiglie italiane nel 2012”, su indagine biennale della Banca d’Italia, si può rilevare

Nel 2012 la percentuale delle famiglie in possesso di almeno una polizza danni (diversa dalla r.c. auto) era il 23%, in lieve calo rispetto a quanto rilevato nel 2010 (25,5%); in termini assoluti le famiglie assicurate erano circa 5,6 milioni (6,2 milioni nel 2010), su un totale di 24 milioni. La variazione si è distribuita in modo disomogeneo tra le famiglie suddivise per area geografica di appartenenza. Al Nord la percentuale di famiglie con almeno una copertura danni è aumentata rispetto al 2012 di due punti percentuali (dal 35,5%  al 37,5%), mentre al Sud e nelle Isole la percentuale è diminuita dal 3,8% nel 2010 al 2,7% nel 2012. Discorso a parte merita il Centro nel quale la quota di famiglie assicurate è diminuita drasticamente passando dal 35,9% nel 2010 al 20,3% nel 2012. È doveroso tuttavia sottolineare quanto il dato rilevato nel 2010 fosse significativamente diverso dalla media di lungo periodo.

Nel report si legge di generiche polizze danni, se ne desume che sicuramente per quanto riguarda questo prezioso bene, la casa, i numeri diminuiscano ulteriormente.

Ma cosa offre una polizza abitazione?

Sezione incendio e garanzie accesorie (fondamentale)

Un incendio può provocare la perdita totale della casa compromettendo quindi il patrimonio economico del proprietario. La garanzia contro l’incendio può riguardare sia l’immobile, sia il suo contenuto. Offre una copertura molto ampia e può comprendere anche i danni causati da fulmini, tempeste, esplosioni, implosioni, scoppio, grandine, vento, neve, acqua condotta, precipitazioni di aerei e satelliti sulla casa, fumo, gas, onda sonica, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi sociopolitici come: scioperi, tumulti, urto di veicoli stradali (esclusi quelli dell’assicurato), danni da gelo, i danni provocati da terremoti, inondazioni, alluvioni e frane.
Per fabbricato s’intendono (definizione generica è bene quindi verificare nel Glossario della Nota Informativa la definizione che viene indicata) tutti gli impianti fissi; per contenuto e/o arredamento s’intendono tutte le cose che nell’abitazione/casa sono rimovibili.
Sono coperti dalla stessa polizza anche le dipendenze site negli spazi adiacenti al fabbricato. Anche per tutti questi casi è bene verificare perché l’offerta delle compagnie è amplia e varia.

Caratteristiche della assicurazione incendio dell’abitazione

L’assicurazione incendio dell’abitazione deve essere prestata: 

  • per il “fabbricato” in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area,
  • per il “contenuto” in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti.

Ciò premesso, per il fabbricato ti consigliamo la forma di assicurazione “a valore intero” che prevede la copertura della totalità dei beni assicurati, mentre per il contenuto, essendo il valore delle cose soggetto a modificarsi anche di molto nell’arco degli anni e comunque è di difficile valutazione, ti consigliamo la forma “a primo rischio assoluto” o “a primo fuoco“. Fai attenzione che se al momento del sinistro (con la forma a valore intero) le somme assicurate risultano inferiori al “valore a nuovo” o al costo di rimpiazzo, il risarcimento dell’eventuale danno avviene in misura proporzionale alla “scopertura” (o sotto-assicurazione – Articolo 1907 codice civileAssicurazione parzialeSe l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.). Per esempio: se il valore a nuovo del bene è eguale a 100 e la somma assicurata al momento del sinistro risulta pari a 50, nel caso di un danno pari a 30 l’assicurazione risarcirà in proporzione e cioè solamente 15.
Come già accennato, l’assicurazione può anche essere prestata nella forma “a primo rischio assoluto” ed in tal caso l’assicuratore si obbliga a pagare il danno fino alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della “regola proporzionale”.

A chi si rivolge la polizza abitazione? 

La polizza abitazione è consigliabile a chiunque possieda una casa o viva in affitto (in questi casi serve solamente assicurare il „rischio locativo“). La polizza abitazione interessa anche chi abita in un condominio, dato che le comuni polizze globali fabbricati non coprono il contenuto dell’abitazione del singolo condomino. È importante che nella polizza globale fabbricato sia compresa la garanzia ricorso terzi.

Non mentire al momento della stipulazione del contratto! 

Al momento della stipulazione del contratto Ti verrà chiesta una descrizione dell’abitazione (l’ideale sarebbe che il consulente veda il bene): dove si trova, se è una villa o un condominio, se è costruita in legno o no, se sussiste un sistema d’allarme. Non mentire altrimenti rischi di non essere indennizzato dall’assicurazione.

Alcuni consigli utili: 
Prima di stipulare la polizza osserva sempre le seguenti regole:

  • esclusioni: in genere sono esclusi i danni provocati con dolo o colpa grave, per esempio fumare nel letto, non solo da parte dell’assicurato, ma anche delle persone che convivono con lui. È importante che la colpa grave sia espressamente ricompresa nella polizza;
  • la franchigia è senz’altro consigliabile, purchè faccia diminuire il premio assicurativo;
  • prima di stipulare una polizza abitazione, tenete conto di quali rischi volete assicurare, ad esempio se basta la sola assicurazione contro l’incendio o se abitate in una zona fredda dov’è importante assicurarsi anche contro i danni da gelo;
  • ricorso terzi: è una garanzia che risarcisce i danni cagionati ai vicini a seguito di incendio della vostra casa o di esplosione o scoppio di cose di vostra proprietà. Copre fino al raggiungimento del massimale assicurato, senza considerare l’effettiva possibilità di danno. Esistono delle polizze RC del capofamiglia nelle quali è compreso il ricorso di terzi a seguito di incendio fino ad una certo massimale prestabilito. Quindi verificate bene se nella vostra polizza RC vita privata sussiste tale garanzia. Se non c’è, consigliamo di includere il “ricorso di terzi” nella polizza abitazione a ogni proprietario/inquilino di un appartamento o di una casa adiacente ad un’altra, con esclusione solo di coloro che abitano in una casa isolata

Oramai è uso e consuetudine che la polizza abitazione sia “multirischi“, ovvero garantisca con un solo contratto più garanzie suddivise in sezioni diverse: sezione incendio e rischi accessori, sezione furto, sezione responsabilità civile terzi (c.d “capofamiglia”), sezione assistenza e sezione tutela legale.

Sezione responsabilità civile terzi (“capofamiglia”)

Anche questa sezione è fondamentale nella protezione del proprio patrimonio (presente e futuro) da richieste di risarcimento di terzi per danni involontariamente cagionati dai componenti il nucleo famigliare.

È importante non confondere il rischio conseguente ai danni causati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato (tegola che cade dal tetto) con i rischi derivanti dalla conduzione dell’appartamento (vaso di fiori che cade dal balcone) e quelli in genere che dipendono da fatti verificatisi nell’ambito della vita privata, compreso il possesso di animali domestici. Un primo parametro di valutazione può essere: se ciò che ha provocato il danno è sottotraccia (all’interno dei muri), e quindi non visibile, stiamo parlando di rischio proprietà; al contrario se ciò che ha provocato il danno è “visibile” il rischio è di conduzione.
Controlla che la polizza di responsabilità civile della famiglia comprenda sia i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato (se non già compresi nella polizza globale del condominio), sia quelli derivanti dalla conduzione dell’appartamento e da fatti della vita privata in genere.

Sezione Furto

Tieni sempre presente che la casa non è una cassaforte e che le cose di particolare valore vanno tenute in appositi luoghi.

L’assicurazione furto indennizza l’assicurato per il furto o rapina di quanto contenuto in casa, ed in genere anche quando ci si trova fuori casa, per esempio in villeggiatura, con dei limiti. Spesso è inserito nelle polizze anche l’indennizzo per i danni provocati dai ladri, come  il danneggiamento della serratura, e gli atti vandalici commessi dai ladri. Alcune compagnie prestano, con pattuizione a parte, il contenuto di casseforti. Affinchè il furto sia indennizzabile, è necessario che per entrare in casa siano state violate le difese esterne. Se il ladro entra da una porta o finestra aperta, la copertura non è di regola valida (ad onor di cronaca la tendenza oggi è di prestare comunque la garanzia inserendo una percentuale di scopertura che andrà detratta dall’indennizzo), a meno che non ci fossero persone in casa. Alcune polizze prevedono l’efficacia della garanzia solamente alle seguenti condizioni:

  • abitazione situata a piano terreno, primo piano (inferiore a 4 metri di altezza dal suolo) e al piano attico: finestre, lucernari, abbaini e ogni altra apertura che possa portare all’interno dell’abitazione assicurata devono essere protetti per tutta la loro estensione da: serramenti in legno, in materia plastica rigida o in metallo o in lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri sistemi di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno dei locali, oppure da vetro antisfondamento o da inferriate a sezione piena infisse nel muro;
  • abitazione situata agli altri piani: le porte di accesso dell’abitazione devono essere protette per tutta la loro estensione da serramenti in legno o in materia plastica rigida o in metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri sistemi di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno dei locali. L’ingresso nell’abitazione deve essere avvenuto tramite lo scasso delle chiusure delle porte d’accesso, oppure mediante mezzi artificiosi o l’entrata di una persona attraverso aperture, anche non protette, diverse dalle porte di accesso.

Verifica bene le garanzie, le esclusioni e le definizioni nella tua polizza abitazione!

Il contratto di assicurazione, qualunque esso sia, è complesso e ben definito. Quando leggiamo una garanzia che fa riferimento, ad esempio, al contenuto, dobbiamo aver ben presente che per contenuto è inteso solo ed esclusivamente quanto normato nel Glossario del fascicolo di polizza.

Cosa fare in caso di sinistro?

Di norma la denuncia va fatta entro 3 giorni e comunque il più presto possibile. Bisogna comunicare alla compagnia di assicurazione l’evento (danno) oggetto della copertura assicurativa, fornire una breve descrizione degli avvenimenti che obbligano ad attivare il contratto allegando la relativa documentazione e precisare se è intervenuta l’autorità (carabinieri, vigili del fuoco ecc.).
È utile raccogliere materiale probatorio del danno (foto, filmati, ecc. anche preventivamente). Ad esempio, l’anello di fidanzamento, fotografalo, magari al dito, e conserva la foto che domani potrebbe essere prova documentale di esistenza del bene e potrebbe aiutare anche nella valutazione.

Affidati sempre ad un intermediario iscritto al Registro Unico, consultabile sul sito dell’I.V.ASS.; l’assicurazione “fai da te” potrebbe, nel momento del bisogno, rivelarsi inadeguata. Ricorda che un’assicurazione non è un prezzo, ma le garanzie in essa contenute.