Pavimento scivoloso? Il gestore deve pagare i danni

scivolare su pavimento bagnatoCadi in un locale pubblico a causa della pioggia? Il gestore deve pagare i danni.

Il codice civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo IX: Dei fatti illeciti si compone di una serie di articoli a tutela dei cittadini qualora venga causato loro un danno.
Il primo, art. 2043, sancisce che chiunque provochi ad un terzo un danno ingiusto, con dolo e/o colpa, è obbligato a risarcirlo.
Seguono poi altri articoli che configurano quelle fattispecie in cui l’esimenti di responsabilità è totalmente a carico di chi ha commesso il fatto, ovvero spetta a chi ha provocato il danno dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché l’evento non accadesse. Di fatto ci troviamo di fronte a “RESPONSABILITÀ OGGETTIVA”.

Art. 2051Danno cagionato da cosa in custodia” recita: “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).” La responsabilità, perciò, si configura semplicemente per il solo nesso causale tra la cosa custodita ed il danno cagionato.

Fatta la dovuta premessa veniamo al caso: una signora scivolava sul pavimento di un supermercato bagnato a causa della pioggia. Citava in giudizio sia il supermercato ed un’altra società, le quali non si presentavano e quindi non fornivano quella prova che potesse esimerli da responsabilità, venendo condannati in contumacia.

“Ben due testimoni avevano confermato che la signora era scivolata a causa della pavimentazione bagnata; uno di essi aveva anche precisato, che dopo l’episodio, il pavimento in caso di pioggia risultava ancora scivoloso.
L’altro teste riferiva,invece, che la pavimentazione dell’area ,dove si era verificato il fatto ,era bagnata nonostante la copertura presente nella galleria del supermercato, in quanto pioveva nell’interno e che la pavimentazione era a specchio.

Sulla base delle risultanze istruttorie il giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda attrice anche sulla base delle risultanze cui era pervenuto il C.T.U. avendo il consulente accertato che esisteva il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla attrice e l’incidente accaduto.”
La sentenza della Cassazione Sez.Unite n. 12/10/2012 n.17406 dava perciò ragione alla signora stabilendo un risarcimento di “€ 14.591,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come in motivazione;condannava, inoltre, l’altra società al pagamento dei compensi di lite in favore della attrice liquidati in complessivi € 2.777,00 di cui € 277,00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge; erano poste a carico dei convenuti anche le spese di CTU.”

Attenzione, se esercitate un’attività, potreste incorrere in situazioni simili, per le quali il buon senso direbbe che è colpa dell’avventore distratto, mentre la legge, salvo che possiate dimostrare il contrario, vi rende responsabili.

fonte studiocataldi.it

Giuseppe Cutillo

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