Onere della prova: quando la fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

In caso di sinistro stradale non può ritenersi assolto l’onere della prova, relativo al danno e all’effettiva riparazione dell’autovettura, mediante la mera produzione della fattura emessa dall’autocarrozzeria.

Incidente Stradale

l’onere della prova

L’onere della prova: quando la fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.07.2015, n. 15176, che nega, pertanto, la richiesta di pagamento della somma portata dalla fattura di riparazione dell’autovettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La vicenda giudiziaria.

La carrozzeria D.G., quale cessionaria del credito di M.C.C., rimasto coinvolto con la propria autovettura in un sinistro stradale, asseritamente causato da B.E., deduceva di aver effettuato le riparazioni sull’autovettura di M.C.C., come da fattura di riparazione dell’importo di Euro 3.360,00.

Conveniva, pertanto, nella sua qualità di creditrice-cessionaria, dinnanzi al Giudice di pace, la compagnia di assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata in fattura.

Nella contumacia della compagnia di assicurazioni, la domandaveniva respinta sia in primo che in secondo grado.

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La Suprema Corte, tuttavia, è di contrario avviso considerato che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito”.

Cassazione civile, ordinanza 20 Luglio 2015, n. 15176.

Giuseppe Cutillo