Nuove regole per chi utilizza un mezzo di proprietà altrui: chiarimenti del Ministero

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare chiarificatrice sulle nuove regole per chi utilizza mezzi intestati ad altri.

 

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Nuove regole per chi utilizza un mezzo di proprietà altrui: chiarimenti del Ministero

La CGIA di Mestre ha pubblicato i chiarimenti del Ministero in merito alla norma che andrà in vigore il 3 novembre e che prevede l’obbligo di segnalazione alla Motorizzazione civile scatta per coloro che utilizzano per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi un mezzo di proprietà altrui.

Nella circolare del Ministero delle Infrastrutture vengono previsti dei casi di esonero di tale obbligo, come ad esempio:

  1. veicoli aziendali concessi a titolo di “fringe-benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti);
  2. utilizzo “promiscuo” di veicoli aziendali (veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione);
  3. utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti;
  4. utilizzo del mezzo in ambito privato da componenti dello stesso nucleo familiare.

Nei casi di contratti di comodato e di locazione senza conducente, sempre che la durata di entrambi sia di almeno 30 giorni, vige l’obbligo della segnalazione alla Motorizzazione civile. Tali disposizioni sono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’azienda.
Il Codice della strada impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione per i 2 casi appena descritti siano adempiuti entro 30 giorni che decorrono, ad esempio, dalla data di stipula del contratto.
Le sanzioni sono particolarmente pesanti e si aggirano tra i 705 e i 3.526 euro, inoltre non è da escludere l’eventuale ritiro del libretto di circolazione del mezzo.

Sul sito della CGIA trovate anche un numero da contattare per ulteriori informazioni e la documentazione utile, di cui riproponiamo i link qui sotto:

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Giuseppe Cutillo