Nullità alcooltest

Nullità alcooltest: prova invalidata se prima di effettuarla l’organo di polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato

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Nullità alcooltest

Con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato risposta al quesito se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’articolo 182, comma 2, c.p.p., se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto, ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.

In merito al quadro normativo, l’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., afferma che “nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia“.

L’art. 356 codice di procedura penale, a sua volta, dispone che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354“.

Traduzione dal “giuridichese”, nel caso in cui non sia rispettata la garanzia prevista dal citato articolo 114, ovvero all’atto del fermo con susseguente controllo sulla strada con l’etilometro, gli automobilisti hanno il diritto di essere informati della facoltà di farsi assistere da legale di fiducia.

I tecnici del diritto la chiamano nullità a regime intermedio, facilmente sanabile se non eccepita tempestivamente. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che la possibilità di sollevare tale nullità non decada immediatamente, ma può essere sollevata con il primo atto procedimentale utile. Insomma, il nuovo contributo della Cassazione allarga i termini per la difesa e abbraccia una interpretazione più garantista al conducente.

Detto in parole ancora più povere, se la polizia stradale dimentica una formalità così banale come annotare, sul verbale, di aver avvisato l’interessato della facoltà di farsi assistere da un legale, tutto l’accertamento fatto con l’alcoltest diventa inutile e impugnabile. Con la conseguente non punibilità di chi ha messo seriamente a repentaglio la vita della gente.

Niente multe, quindi, ne conseguenze penali.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it

Sentenza: 5 febbraio 2015 n. 5396

Giuseppe Cutillo