Mancata comunicazione dei dati obbligatori per la regolazione premio di una polizza

Sentenza. Cassazione n. 11248/2014 sulla mancata comunicazione dei dati obbligatori alla regolazione del premio assicurativo

giudice

Mancata comunicazione dei dati obbligatori per la regolazione premio di una polizza

Alcune tipologie di polizza, soprattutto nel ramo responsabilità civile, prevedono che il premio sia legato a parametri variabili. Per tale motivo al termine del periodo di assicurazione l’assicurato deve comunicare il dato definitivo affinché la compagnia di assicurazione emetta un documento con la regolazione del premio.

La mancata comunicazione del consuntivo da parte dell’assicurato prevede l’automatica sospensione della garanzia.

La Cassazione la pensa diversamente e in una recente sentenza, n. 11248/2014, che conferma l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 28472/2013), afferma che l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio è un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c., pertanto l’inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, potendo tale effetto scaturire sulla base dei principi generali in materia di inadempimento e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Gli obblighi nascenti dalla clausola “di regolazione del premio” sono due e a carattere autonomo: l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di pagamento del premio.

Secondo quanto affermato dalla terza sezione civile “la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo) comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 e come tale deve essere valutata, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento”.

Quindi l’applicazione dell’art. 1901 c.c. è erronea e la mancata comunicazione dei dati può essere eventualmente, secondo la Cassazione, ascritto nell’ambito dei principi generali dell’inadempimento delle obbligazioni (ex artt. 1176, 1375 e 1453 c.c.).

Giuseppe Cutillo