La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

RASSEGNA STAMPA Guida al Diritto il Sole24ore Tribunale di Roma, ordinanza 16 dicembre 2014  La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

di Marco Marinaro

giudice

La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

Il tentativo di conciliazione fatto dal consulente tecnico non sostituisce la mediazione obbligatoria. Così, la mediazione deve essere tentata prima di iniziare una causa in materia di responsabilità medica e sanitaria. E non vale a escludere l’obbligo il fatto che sia stato già esperito con esito negativo il procedimento di consulenza tecnico preventiva ai fini conciliativi, previsto dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile . Quindi, se la causa è stata avviata senza avere tentato la mediazione occorre rilevare l’improcedibilità invitando la parte attrice ad avviare la mediazione; ciò non esclude che il giudice possa contestualmente formulare una proposta conciliativa in base all’articolo 185-bis del Codice di procedura civile .
Il tribunale di Roma ritorna sui temi della mediazione e della proposta giudiziale con un’ordinanza del 16 dicembre (giudice Mangano), che mette a fuoco un aspetto procedurale problematico.

Eccepita l’improcedibilità
– Nella controversia, in materia di responsabilità professionale medica per danni da omessa diagnosi di carcinoma mammario, la parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010), mentre la parte attrice l’ha ritenuta infondata in quanto era stato già esperito con esito negativo il procedimento finalizzato alla conciliazione regolato dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile.

Il giudice ha spiegato, in primo luogo, che il decreto del fare (Dl 69/2013) ha aggiunto alla lista dei procedimenti espressamente esclusi dalla mediazione (contenuta nell’articolo 5, comma 4, lettera c, Dlgs 28/2010) quello regolato dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile. Il Dl 69/2013 ha così espressamente risolto il contrasto emerso in giurisprudenza, aderendo all’orientamento prevalente in base al quale non si riteneva necessario attivare il procedimento di mediazione prima di proporre l’accertamento tecnico a fini conciliativi; ciò per la sua natura di strumento sia d’istruzione preventiva, sia di composizione della lite, che, almeno in parte, ha le medesime finalità della mediazione. Una scelta legislativa che induce a ritenere – si legge nella sentenza – «che i due istituti siano del tutto alternativi», arrivando ad affermare che «una volta esperito l’accertamento tecnico preventivo anche per la conciliazione della lite non sarebbe necessario instaurare la procedura di mediazione nemmeno nelle materie per le quali ne è prevista l’obbligatorietà ai fini della procedibilità dell’azione di merito».

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Giuseppe Cutillo