Il trasportato non deve dimostrare la colpa

Il trasportato non deve dimostrare la colpa: nulle le clausole di guida esclusiva Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30/07/2015 n° 16181

Il trasportato non deve dimostrare la colpa

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terzi trasportati

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo.

Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice. In questo modo gli si risparmia l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli nel momento del sinistro.

La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina legislativa ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito. Censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008.

Questa ordinanza ha dichiarato la “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’alt. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost.”

La Corte, nell’ordinanza presa in esame, ha chiarito che “è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

“L’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una forma complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122 comma 2 d.lgs. 209/2005) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122 comma 2 d. lgd 209/2005 prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo”.

Ovvero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. Ordinanza 12.12.2008 n. n. 29276).

L’accertamento della colpa è quindi al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire il costo di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per affermare un altro principio: alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” (il danneggiato ha sempre e comunque il diritto al risarcimento), in questo caso causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”: Cass. Civ. n. 19963 del 30/08/2013).

Giuseppe Cutillo