Il dolo eventuale è possibile anche nei sinistri stradali

“Il dolo eventuale può essere applicato anche in caso di incidente stradale”. Così la Cassazione capovolge i suoi precedenti atteggiamenti

dolo in rca cutillo assicurazioni

il dolo è possibile nei sinistri stradali

Il dolo eventuale è possibile anche nei sinistri stradali

“Il dolo eventuale può essere applicato anche in caso di incidente stradale”. Così la Cassazione capovolge i suoi precedenti atteggiamenti, il cui “garantismo” è alla base della campagna di convinzione che sta facendo procedere dopo cinque anni di incertezze l’iter parlamentare del disegno di legge che istituisce il reato di omicidio stradale.

La sentenza che segna il cambio di orientamento è la 37606/2015, depositata dalla Prima sezione penale. Questa è la stessa sezione che non più tardi dello scorso marzo si era pronunciata in senso contrario (sentenza 18220/2015) su un caso che aveva avuto molta risonanza sui media (si veda “Per il dolo eventuale occorrono prove certe”, di Maurizio Caprino, Quotidiano del Diritto, 01.05.2015).

Ma nel frattempo è cambiata la composizione della sezione. Inoltre, ora vige sempre il principio secondo cui ogni sentenza vale per un caso specifico, ciò significa che l’esito può cambiare secondo i fatti e come sono stati “dissertati” nei due gradi di giudizio precedenti.

Nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto risiede nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente (vale a dire coscientemente) accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata (ad esempio con la guida in stato d’ebbrezza).

Nella vicenda decisa con la sentenza da poco depositata – l’omicidio di un pedone da parte di un guidatore sotto effetto di alcol e droga che stava fuggendo per sottrarsi a un controllo della Polizia locale di Bolzano – decisivo in sede di dibattito è stato il fatto che il responsabile del sinistro, non ha cambiato traiettoria rispetto a quella necessaria per la fuga, nemmeno quando si è accorto che proseguendo su di essa avrebbe investito il pedone.

Per giustificare la fondatezza dell’imputazione per omicidio volontario per dolo eventuale, la Cassazione usa un precedente importante come la sentenza delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp (la n. 33343/2014), di natura ben diversa da un incidente stradale.

Il principio affermato da questa sentenza è che, per esserci dolo eventuale, «occorre la rigorosa dimostrazione che il responsabile si sia raffrontato con la specifica categoria di evento (la possibilità di causare la morte di qualcuno, ndr)…aderendo psicologicamente/cosceintemente ad essa… Vale a dire che il colpevole sa già in partenza cosa potrà accadere».

Questa dimostrazione si raggiunge anche indirettamente, valutando la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la personalità e la storia dell’imputato, la durata e la ripetizione dell’azione, la sua finalità, il comportamento successivo, la probabilità che l’evento si verifichi in base alla condotta tenuta, le conseguenze dell’evento anche sull’imputato e il contesto dell’azione.

In poche parole si adotta un’analisi a 360 gradi dell’imputato…

Se si pensa che l’imputato stava – tra l’altro – sfuggendo a un controllo, non poteva aver paura di ferirsi investendo un pedone con una suv e dopo l’incidente ha continuato la fuga a piedi, se ne deduce che ci sono i requisiti per il dolo eventuale “disegnato” dalla sentenza 33343/2014.

Nella sentenza 18220 della scorsa primavera, invece, il giudizio di merito non ha dimostrato ciò. Tra le altre cose, non aveva chiarito se lo stato di ebbrezza del colpevole avesse offuscato la sua capacità di prevedere la possibilità di uccidere qualcuno.

Andrea Begal
consulente Cutillogroup

Giuseppe Cutillo