Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada anche quando l’identificazione sia stata obiettivamente impossibile

giudice

Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera secondo casi ben specifici:

  • nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (esempio per furto del mezzo);
  • in caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “Liquidazione Coatta Amministrativa”.

I casi, a cui ne vanno aggiunti altri due molto specifici, sono descritti sul sito della CONSAP (www.consap.it); al termine di ogni descrizione si trova anche il link che rimanda alla pagina in cui presentare la domanda di risarcimento.

Con la sentenza del 13 gennaio 2015, n. 274, Sez. III la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato “l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.

La vicenda nasce dal rigetto dell’appello in cui veniva respinta la sentenza di primo grado favorevole al risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada per un investimento sulle strisce pedonali causato da veicolo non identificato.

La Cassazione, conferma il giudice quando dice che la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l’onere di provare l’incolpevole impossibilità di identificare il responsabile, ed errato ritenere non fornita la prova de qua sul presupposto “che mancava la fuga del veicolo” e “ai fini del presente giudizio, occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto”.
Questa affermazione è erronea per due distinte ragioni: “da una parte, perché la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dal dettato normativo; e dall’altra, perché essa non risulta parimenti coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all’ordinamento comunitario. Pertanto bisogna risarcire anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

Tutte le spese di giudizio, anche per richieste nei confronti del Fondo Vittime della Strada, trovano la naturale soluzione nella polizza di Tutela Legale.

Maggiori informazioni cliccando qui

 Fonte QdS.it

Giuseppe Cutillo