E’ sufficiente il preventivo per ottenere il risarcimento danni?

La giurisprudenza prevalente (da ultimo Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26693/2013) si è espressa circa l‘insufficienza del solo preventivo a fondare la pretesa risarcitoria, trattandosi di un atto di parte, redatto da un terzo fuori dal contraddittorio.

è sufficiente il preventivo?

E’ sufficiente il preventivo per ottenere il risarcimento danni?

Dal 1° febbraio 2007 il Codice delle Assicurazioni private ha introdotto una procedura speciale di liquidazione dei danni da sinistro stradale che coinvolgono veicoli a motore regolarmente assicurati.
Il cd. risarcimento diretto concede al danneggiato la facoltà di richiedere alla propria compagnia assicurativa il risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo, per le lesioni di lieve entità del conducente, nonché per i danni subiti dalle cose trasportate o dai passeggeri dei veicoli coinvolti.
Alla richiesta (fornita di una serie di informazioni necessarie per la definizione della pratica) presentata al proprio assicuratore segue un’offerta di risarcimento o una comunicazione motivata circa la mancata formulazione di un’offerta risarcitoria.
L’indennizzo diretto rappresenta una facoltà per il danneggiato, il quale, in alternativa, potrà proporre l’azione ordinaria nei confronti del responsabile del sinistro, evocando in giudizio il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi.
Sia in relazione alla richiesta di indennizzo diretto che in caso di procedura ordinaria, il dibattito giurisprudenziale si soffermato sul quantum probatorio offerto dai preventivi di riparazione, tra chi ha ritenuto sufficiente o meno la sola produzione di un preventivo per determinare il danno subito dal veicolo.

Giuseppe Cutillo