Ddl Concorrenza le novità per le assicurazioni

Sarà presentato oggi il ddl concorrenza che se attuato porterà novità anche nel comparto assicurazioni

news

Ddl Concorrenza le novità per le assicurazioni

Oggi venerdì 20 febbraio sarà presentato in consiglio dei Ministri il ddl concorrenza: molte le novità che potrebbero impattare sul comparto delle assicurazioni.

Obblighi informativi degli intermediari. L’obbligo di informazione corretta e trasparente prevede che gli intermediari forniscano la proposta per tutte le compagnie rappresentate, oltre ai preventivi di altre 2 imprese, parametrati al contratto base. (?) In caso di stipula di contratto senza dichiarazione da parte del cliente di aver ricevuto le dovute informazioni il contratto è “affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente“.

Sconti obbligatori.  Le imprese dovranno praticare “sconti significativi” (?), e come sempre non viene indicata un aliena e quindi la dicitura è fortemente interpretativa, sia in fase di stipula che di rinnovo, in caso: si accetti di far ispezionare il veicolo, sia installata la scatola nera, siano installati meccanismi elettronici che impediscano l’avvio del motore in caso di stato di ebrezza del conducente, in caso di accettazione della facoltà di ricevere il risarcimento in forma specifica.   Lo sconto dovrà essere indicato per singola voce.

Assegnazione della classe di merito. La novità più importante  riguarda l’assegnazione della classe di merito nel caso si usufruisca del cd “decreto Bersani”: le imprese di assicurazioni dovranno garantire le stesse identiche condizioni (anche di premio).

Riduzione frodi. I testimoni del sinistro dovranno essere dichiarati al momento della denuncia. In fase di giudizio, il giudice non dovrà tener conto di prove testimoniali presentate con modalità diverse, fatte salve le risultanze contenute nei verbali delle autorità intervenute.

Polizze di RC professionale. Pur con la libertà contrattuale lasciata alla parti, dovrà essere prevista in polizza una “postuma” valida per “le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatasi nel periodo di operatività della copertura. 

Per leggere l’intera bozza clicca qui

Giuseppe Cutillo