Cumulo tra polizze di assicurazione e risarcimento danni

La Cassazione Civile Lavoro con sentenza dell’11 giugno 2014, n. 13233, ha concluso che non è cumulabile l’indennizzo di polizza infortuni personale con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio

sentenza

Cumulo tra polizze di assicurazione e risarcimento danni

Fatto

Il dipendente di un’azienda, mentre si trovava al lavoro, fu investito dal veicolo di proprietà della società datrice di lavoro subendo lesioni personali. Il signore riscosse un indennizzo dovutogli in virtù di una polizza infortuni privata stipulata dall’azienda a beneficio dei dipendenti.

Il danneggiato convenne poi dinanzi al Tribunale di La Spezia, richiamando tutti i presunti responsabili per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento di cui si è detto.

Il Tribunale di La Spezia con sentenza dell’8.1.2002 accolse la domanda, ma dall’importo del risarcimento spettante alla vittima detrasse la somma da questa già percepita dall’assicuratore privato contro gli infortuni, pari a 20 milioni di lire.

Il dipendente ha poi ricorso in Appello e in Cassazione .

Conclusioni della Cassazione

  • l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo (in tutto o in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto o in parte) dal responsabile;
  • il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto o in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità (in tutto o in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.

“Questo principio era ben chiaro a questa Corte già un secolo fa, allorché’ si escluse il cumulo tra risarcimento e indennizzo assicurativo con una motivazione che merita di essere ricordata: “è d’intuitiva evidenza e conforme a ragione e giustizia che il fatto delle assicurazioni stipulate e pagate (…) concorrono senza possibile dubbio ad attenuare il danno complessivo (…). In tema di liquidazione di danni da colpa aquiliana, (…) si deve tener (…) conto di quei fatti e di quelle circostanze che, apprezzato convenientemente il complessivo danno materiale e morale, valgano a legittimare un’equa riduzione dell’indennità, la quale fosse dovuta ove non concorressero detti fatti e dette circostanze, sia pure che ciò provenga non ad opera del danneggiatore, ma della vittima od altrimenti.
Ne’giova osservare in contrario che (…) diversi sono i titoli da cui deriva il diritto all’indennità di assicurazione (…) e all’indennità per fatto colposo, non potendosi negare che la conseguenza circa alla vera entità del danno effettivo risarcibile sia ad ogni modo la reale attenuazione del danno medesimo” (Cass. Torino 30.3.1910, in Giur. it., 1910, I, 1, 1099)
.”

Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano (o extraccontrattuale) dell’indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtu’ di un’assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilita’ d’un danno presunto, pagato ugualmente l’indennizzo.”

Il ricorso viene quindi rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtu’ della quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo da questa percepito a titolo d’indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.”

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Giuseppe Cutillo