Consenso informato e responsabilità del medico

consenso informatoConsenso informato e responsabilità del medico

In tema di responsabilità civile medica la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della corretta informazione al paziente. Correttezza e completezza sono requisiti indispensabili per la validità del consenso informato.

Nella sentenza n. 19731 del 19 Settembre 2014 la Corte ha affermato che la corretta e precisa informazione non è soltanto un “dovere contrattuale” tra medico e paziente ma è un vero e proprio elemento imprescindibile per la validità del consenso stesso e costituisce anche “un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale, per gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione assieme ad altre norme di diritto positivo, che nel corso del tempo abbiano da aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute“.

Il consenso informato, nel caso oggetto della sentenza, risulterebbe sintetico e incompleto, “lasciando la integrazione del suo contenuto a un colloquio esaustivo tra paziente e medico, che non risulta neppure dalla cartella clinica“.
La Corte afferma che “il fondamento del consenso informato (…) viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere diritti inviolabili della persona, cagionando anche pregiudizi non patrimoniali”.
Quindi diviene di estrema rilevanza che di fronte ad un consenso informato carente, il paziente non ha potuto scegliere se sottoporsi o meno alla cura proposta. Non è importante quale fosse statisticamente la percentuale di riuscita per quel determinato intervento.
La valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvifici” conclude la Corte.

Fonte: Cassazione: se il paziente non è stato messo al corrente dei rischi il consenso informato non è valido

Giuseppe Cutillo