Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

Certificato di assicurazione auto: la circolare prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre, del Ministero dell’Interno interpreta la dematerializzazione.

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Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

La legge 27/2012, in vigore dal 18 ottobre 2015, ha cancellato l’obbligo di esporre sul parabrezza dell’auto il contrassegno. La norma non ha cambiato l’obbligo di conservare il certificato di assicurazione in caso di richiesta da parte degli organi  polizia.

Letta così, agli automobilisti rimaneva in carico l’onere di tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.
E non era solo la normativa a rendere necessaria la conservazione in auto, ma anche la questione legata all’aggiornamento della banca dati delle copertura RCAuto, ancora lontana dal ricevere aggiornamenti tempestivi.

In mancanza quindi di diverse disposizioni la sola verifica telematica non era sufficiente alla certezza della copertura assicurativa e da qui l’assoluta necessità di avere con se il titolo.

Per la precisione “l’articolo 180 del Codice della strada continua a prevedere che chi circola senza avere a bordo il certificato è punito con una sanzione di 41 euro, che scendono a 25 quando si tratta di ciclomotori. In assenza del documento a bordo o comunque della prova certa dell’avvenuto pagamento, la stessa norma prevede che gli agenti invitino il conducente a presentarsi con gli originali in un comando di polizia, per farli visionare; in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo, scatta una sanzione di 419 euro.”

La circolare (clicca qui per scaricare) fa chiarezza indicando che

…. in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in forma digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale …

 

Giuseppe Cutillo

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