Cellulare alla guida: l’urgenza non giustifica l’uso

Sanzioni amministrative – Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 8 ottobre 2014 n. 21266

cellulare alla guida

Cellulare alla guida: l’urgenza non giustifica l’uso

da http://www.diritto24.ilsole24ore.com

Utilizzare il cellulare alla guida senza l’ausilio di uno strumento “vivavoce” è vietato e la norma di riferimento l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada che recita: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)“.

Una recentissima sentenza della Corte di cassazione, come riportato sul sitoGuida al Diritto del Sole24ore, ha stabilito che nemmeno l’urgenza o lo stato di necessità sono esimenti che ne giustifichino l’utilizzzo.

Neanche le “urgenze” scusano l’utilizzo del cellulare al volante. La linea dura della Corte di cassazione, sentenza 21266/2014, arriva con la convalida di una multa inflitta ad una dottoressa di Padova per avere usato, alla guida, un telefonino non dotato di auricolare. A nulla è servito alla professionista, specializzanda in medicina cardiovascolare, chiedere l’esimente dello «stato di necessità» in quanto nell’occasione – è stata la tesi difensiva – avrebbe ricevuto una telefonata urgentissima dal diretto superiore che la contattava per ricevere informazioni su una paziente in pericolo di vita.

La fase di merito – Già il Tribunale di Padova, nel maggio 2011, aveva ritenuto legittima la multa. Inutile il ricorso del medico che, in Cassazione, ha invocato l’aver agito per «adempimento di un dovere». La Sesta sezione civile ha bocciato la tesi difensiva e ha osservato che «il giudice di merito, nel ritenere insussistente l’esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato, ha adottato una motivazione assolutamente logica», osservando che il medico «non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce».

L a motivazione della Corte – I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che lo «stato di necessità» può essere invocato solo in caso di «effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l’erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive». Nel caso in questione, hanno concluso gli ‘ermellini’, non c’era né “esimente reale” né “putativa”.

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Giuseppe Cutillo