Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria. Ma il verbale deve indicare gli estremi del decreto che autorizza la contestazione differita. Il diritto di difesa del sanzionato è tutelato dal diritto di accesso alla documentazione amministrativa

Autovelox

Autovelox

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria

Se un automobilista supera i limiti di velocità e l’infrazione è accertata mediante il sistema autovelox, non è necessario che vi sia contestazione immediata: l’art. 4, comma 4, del decreto legge numero 121 del 20 giugno 2002, infatti, legittima tale omissione.

In ogni caso è fondamentale garantire il diritto di difesa di colui al quale l’infrazione è stata contestata e, pertanto, è necessario che nel verbale siano indicati gli estremi del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita.

Con l’ordinanza numero 331/2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, nell’affrontare un caso avente ad oggetto la legittimità della contestazione, ha ribadito tale principio, specificando che in presenza di elementi idonei a individuare il decreto prefettizio, il destinatario del verbale è tutelato dal fatto di potersi avvalere del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall’articolo 22 della legge n. 241/1990, senza che quindi sia necessaria l’allegazione del decreto.

Giuseppe Cutillo