AUTORIPARATORI: obblighi di custodia

Gli autoriparatori rispondono dei danni patiti dalla cosa in custodia salvo che il danno sia dipeso da caso fortuito (che va provato dal “custode”)

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Autoriparatori

AUTORIPARATORI: obblighi di custodia

Nel caso specifico, un proprietario che aveva lasciato la propria auto a riparare in un’autofficina, ha chiesto al titolare dell’attività il risarcimento del danno che asserisce di aver patito ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile (ammaccatura della carrozzeria a seguito grandinata).

Questa norma prevede che il custode (vale a dire l’autoriparatore) risponde dei danni patiti dalla cosa che ha in custodia, laddove non prova che l’evento che ha cagionato il danno è dipeso da un caso fortuito.

Per la giurisprudenza il caso fortuito è il fatto estraneo alla sfera di controllo del custode, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (sentenza della Corte di Cassazione n° 2062 del 2004).

Gli esperti ci dicono, comunque, che è difficile sostenere che una grandinata, nel pieno periodo estivo, rivesta i suddetti caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. In questo senso, peraltro, si è da tempo espressa la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale, “non può ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine” (Tribunale di Cagliari 6 dicembre 1995).

In senso conforme, segnaliamo pure le seguenti ulteriori pronunce: Tribunale di Verona 26 gennaio 1994, sentenza della Corte di Cassazione sezioni riunite dell’11 novembre 1991 n° 12019 e la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 1994 n° 1947. In linea di massima, salvo che l’evento meteo non sia stato straordinario (es. tromba d’aria, tornado, etc.), è da ritenersi fondata la richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario dell’auto.

Sorgente: AUTORIPARATORI: OBBLIGHI DI CUSTODIA | CGIA MESTRE

Giuseppe Cutillo