Approvata al Senato la riforma della Responsabilità Medica

Passa al Senato, ed ora rimane l’ultimo passaggio alla Camera, la riforma della Responsabilità Medica.

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Approvata al Senato la riforma della Responsabilità Medica

Passa al Senato, ed ora rimane l’ultimo passaggio alla Camera, la riforma della Responsabilità Medica, il cosiddetto decreto Gelli.

Quali sono i passaggi più importanti di questa riforma? Sicuramente il passaggio della Responsabilitò Medica da contrattuale ad extracontrattuale, e la conseguente inversione dell’onere della prova che così passa in capo al paziente. Questo dovrebbe “alleggerire” la responsabilità del medico e porre un freno alla medicina difensiva.

Un altra importante novità riguarda l’obbligo assicurativo delle struttire sanitarie e possibilità per i pazienti di proporre azione diretta nei confronti della compagnia, come accade oggi per la sola RCAuto.

Tutti i punti chiave:

La responsabilità penale del medico
Il nuovo art. 590-sexies introdotto dalla riforma ridisegna la responsabilità penale del medico, escludendo la colpa dello stesso (quando nello svolgimento della propria attività, cagiona la morte o la lesione personale della persona assistita), se vengono rispettate le linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Viene abrogato, conseguentemente, il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve.

La responsabilità civile del medico e della struttura
Con la riforma viene definitivamente tracciato il doppio binario relativamente alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.

Il primo, infatti, risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, a meno che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico (sia che operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina), si contrappone quella contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La conciliazione stragiudiziale
Per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, la riforma istituisce il tentativo di conciliazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

Obbligo di assicurazione e azione diretta
A trovare conferma è anche l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L’obbligo è esteso anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.

In caso di cessazione dell’attività professionale per qualunque causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura (anche per le richieste presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi), esteso anche agli eredi e non assoggettabile a disdetta.

Viene sancita, altresì, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, la struttura o l’ente, l’esercente la professione sanitaria.

Il Fondo di garanzia
Viene istituito, infine, il Fondo di Garanzia ad hoc per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, finalizzato a risarcire i danni cagionati, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

Il fondo è alimentato attraverso il versamento di un contributo annuale (al bilancio dello Stato) da parte delle compagnie autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Fonte: Responsabilità medica: il Senato approva la riforma
(www.StudioCataldi.it)

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Giuseppe Cutillo

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