Contratto di assicurazione: risarcimento danni per ritardi dell’amministratore di condominio

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sentenza

Tribunale di Bologna, Sentenza n. 21178/2014 (depositata 25 settembre 2014)

La sentenza del Tribunale di Bologna, n. 21178/2014 (depositata 25 settembre 2014) consente di approfondire diverse tematiche relative allo studio dell’interpretazione del contratto di assicurazione nella fase processuale, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento danni per perdite cagionate non involontariamente.
Il fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , G.V. conveniva in giudizio la società Assicuratrice X S.p.A., per l’esecuzione del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale. Senonchè la convenuta non era la Compagnia di Assicurazione della ricorrente, avendo questa in data 6.12.2006 ceduto mediante contratto di cessione di Ramo d’Azienda, il portafoglio assicurativo della responsabilità civile all’Assicurazione Y S.p.A., compresa quindi la polizza stipulata dalla ricorrente.
Nel giudizio intervenivano entrambe le Compagnie, pertanto l’ Assicuratrice Y aderiva alle deduzioni della Società Assicurativa X quanto alla legittimazione passiva, avendo la stessa nel 2006 ceduto il suo portafogli alla prima, chiedendo all’Autorità procedente l’estromissione della medesima. Ciò nonostante, tale eccezione preliminare è stata sciolta in sede decisionale occorsa solo nel 2014, comportando una duplicazione di difesa degli atti per entrambe le compagnie assicurative.
Le pretese avanzate nel merito dalla ricorrente contemplavano in esecuzione del contratto l’obbligo di tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi; pertanto in base all’art. 20 l’onere di gestire le vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale designando all’occorrenza legali o tecnici ed infine di corrispondere le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato.
La società Assicuratrice convenuta dispiegava le ragioni del diniego di tale richiesta affermando espressamente la lettura dell’art. 20 non travista afferma : ” la Società assume fino a quanto ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, designando ove occorre legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite… La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’assicurato né delle spese di giustizia penale.”
In data 16.10.2002 perveniva alla ricorrente un atto di citazione dal Condominio da essa amministrato, e solo in data 8.11.2002 l’attrice si recava all’Agenzia per denunciare il sinistro.
Orbene in data 16.12.2002 l’Assicurazione comunicava che, stando il superamento temporale richiesto ex lege per la manleva, non avrebbe assunto la difesa giudiziale, pertanto la ricorrente nominava un suo legale di fiducia per la gestione della lite, conclusasi con la condanna della ricorrente.
Orbene lo stesso legale su mandato della ricorrente nel presente giudizio ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva la condanna dell’Assicurazione a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio in favore del Condominio in persona del suo amministratore p.t. la somma complessiva di € 9.921,62 di cui € 4.639,06, a titolo di interessi 840,00, inoltre richiedeva il rimborso delle spese legali € 3.946,56 sostenute per la difesa in giudizio di legali da lei prescelti volta per volta. A tal fine allegava altra fattura per gli onorari suddetti quantificata in € 10.989,58 per onorari versati quali compenso per l’attività prestata dal legale I.M. che la rappresentava anche nel ricorso in oggetto, quindi con vittoria di ulteriori spese, competenze ed onorari di lite.
Secondo la sentenza in esame, il ricorso proposto dall’amministratrice di un condominio per il ristoro dei danni provocati da inadempimenti e ritardi da lei posti in essere durante lo svolgimento del proprio mandato deve essere accolto.
In tal modo il Giudice monocratico bolognese condannava l’assicurazione al ristoro di tutte le spese legali sostenute dalla Signora ricorrente quale amministratrice di condominio condannata a sua volta dal Tribunale civile di Bologna con sentenza n. 118/2010 pubblicata in data 18.08.2010 sezione distaccata di Imola, per € 5.115,52, di cui 4.639,06 a titolo di risarcimento ed € 476,86 a titolo di ripetizione di indebito, nonché al rimborso delle spese legali a favore del Condominio da essa amministrato e per i cui danni la ricorrente chiedeva la manleva all’Assicurazione nella sentenza in commento.
In primo luogo, il Tribunale in sentenza ha proceduto in via preliminare all’estromissione dell’Assicurazione X intimata che a suo tempo aveva ceduto il portafoglio all’Assicurazione Y, con compensazione integrale delle spese, richiesta avanzata nell’atto di intervento e costituzione delle convenute, per la carenza di legittimazione passiva sostanziale della resistente Assicurazione X, e per l’effetto l’invocata estromissione “giunse” solo in sentenza in epilogo del giudizio.
Il Tribunale adito ha ritenuto infondata, invece la prescrizione, osservando che secondo giurisprudenza di legittimità “in tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell’assicurato a percepire l’indennizzo … decorre, secondo la lettera del 3° comma dell’art. 2952 cod.civ. , dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato..e non, invece, dal giorno dell’evento danno..” .
In secondo luogo fu disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 703 – ter c.p.c., accertata la carenza dei presupposti normativi di cui all’art. 702 – bis c.p.c. , attese le esigenze istruttorie in atti.
A tal fine venne escusso l‘unico teste ammesso, dei cui esiti probatori il Giudice monocratico scriveva in sentenza che a riguardo seppur la teste abbia riferito che la denuncia del sinistro era datata dopo il tempo utile previsto ex lege dall’art. 7 delle condizioni generali di polizza ovvero “entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza”, “parte attrice ha provato l’adempimento dell’obbligo” (pagina 7 della sentenza on commento).
Orbene vediamo le motivazioni di tale asserzione. Il giudicante ha in pratica ritenuto che il teste era da considerare attendibile anche se dichiarava che il sinistro era stata denunciato in data 8.02, in quanto nella specie secondo il giudicante era caduta in errore, pertanto nessuna decadenza, evidentemente eccepita dall’Assicurazione, si era verificata.
Sul punto il giudicante sembrerebbe incorso in contraddizione, spingendosi a considerare attendibile il teste nonostante caduta in errore.
Per comprendere questo aspetto basti dire che anche il processo civile non si sottrae alle buone regole di un gioco di squadra, pertanto tale interpretazione del giudicante avrebbe comportato in sedi sportive agonistiche il cartellino giallo da parte dell’arbitro.
Nel merito le Compagnie assicurative respingevano la domanda di indennizzo in quanto le condotte dell’attrice sarebbero la conseguenza di coscienti e non involontari riferibili ad una evidente malagestio dell’amministrazione condominiale, chiedendo quantomeno in subordine il riconoscimento del concorso di colpa.
Sul punto l’organo giudicante afferma che nonostante l’art. 13 delle condizioni generali di polizza prevede che “..la società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile :a) delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale..”, è altrettanto vero che spettava all’Assicurazione intimata provare la natura dolosa delle condotte, prova (a dire del giudicante) che nella specie è non solo difettata ma pure esclusa dalla natura delle contestazioni riferibili ad errori ed omissioni non certamente consapevoli (in sentenza pag. 9).
Per comprendere questo aspetto rilevante della sentenza occorre rammentare che, per pervenire ad una sentenza di condanna, era necessario anche un apprezzamento del fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ovvero la corrispondenza o meno ai canoni di buona fede e correttezza (Cass., 16 maggio 2006, n. 11430, Cass. 25 novembre 2005, n. 24899).
Ora, tanto per stare ai fatti, queste condotte sono state censurate con sentenza di condanna nei confronti della ricorrente su richiesta del condominio nel periodo della sua gestione per la quale domandava di essere risarcita nel giudizio in epigrafe occorso.
Tali comportamenti dell’assicurata, ad avviso della scrivente, avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito ed integrare il giudizio di fatto.

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Giuseppe Cutillo