Strisce blu – Multe illegittime

multaSTRISCE BLU – Multe illegittime se nel comune non esite parcheggio gratuito

È illegittima la multa per mancata esposizione del ticket attestante l’avvenuto pagamento per la sosta, qualora il Comune non provi alternativamente (i) che nelle vicinanze dell’area adibita a sosta a pagamento vi sia anche un’adeguata area per la sosta gratuita; o (ii) l’esistenza di una causa di esonero dall’obbligo di predisposizione delle stesse.

Questo è quanto ha affermato la sezione VI-2 della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18575, del 2 settembre 2014 , in accoglimento dell’impugnazione della sentenza di secondo grado del Tribunale di Napoli, che aveva confermato la sussistenza della violazione, ex art. 7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche solo “Codice della Strada”) ascritta alla ricorrente, sostenendo che quest’ultima non avesse assolto l’onere di provare l’insussistenza di motivi di esonero dall’obbligo del Comune di prevedere aree per la sosta gratuita.

In particolare, il citato art. 7, comma 8, del Codice della Strada prevede che qualora il comune disponga l’installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”

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Giuseppe Cutillo