RC professionale obbligatoria criticità

RC Professionale Area Medica

Responsabilità Civile Professionale Area Medico Sanitaria

Le polizze di RC professionale presentano alcune criticità che, è bene sottolineare, in alcuni casi, possono inficiare la copertura assicurativa.
La obbligatorietà della copertura assicurativa richiederà, una volta a regime, un intervento normativo da parte del legislatore, affinché vengano definite regole chiare; al momento la situazione è quella che cercherò di esporre nel proseguo del discorso.

Torniamo alle criticità.

Una prima, importante, riflessione va fatta sulla validità temporale, tenuto conto che i termini di prescrizione per far valere la responsabilità civile sono pari a 10 anni.
Nei contratti assicurativi esistono due modelli: “ loss occurence “ e “ claims made “. Il primo modello (loss) prevede siano in garanzia i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza della polizza. Con la “ Claims Made “, invece, il sinistro insorge nel momento in cui l’assicurato (il medico o altro professionista) riceve la richiesta di risarcimento; questa clausola si dice “ pura “ quando non presenta limitazioni alla retroattività. A tutt’oggi le Compagnie Assicurative che prevedono nel loro normativo la claims pura sono molto poche; più avanti analizzeremo cosa offrono, in abito medical malpractice, alcune tra le principali società.

È già evidente che il professionista deve valutare con molta attenzione quale tra i due regimi sottoscriverà: momento di accadimento ( loss ) o momento della richiesta ( claims ), considerato che le due situazioni possono ricorrere in tempi molto lontani tra loro. I rischi maggiori si corrono nel passaggio da una compagnia all’altra, soprattutto se le polizze prevedevano regimi differenti. È importante che il professionista curi la propria copertura assicurativa tenendo conto di non trovarsi nella situazione di avere “buchi temporali”, soprattuto, come appena accennato, in caso di successione tra polizze Loss e polizze Claims (non è escluso comunque che accada anche in una successione Claims – Claims). La tendenza odierna del mercato è di proporre copertura con la formula Claims Made.

La cessazione del rapporto assicurativo fa decadere in ogni caso la copertura assicurativa, salvo la previsione di clausola c.d. “ Postuma “.

Un aspetto altrettanto importante, e spesso sottovalutato, è il disposto dell’art 1892 cc: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave … “ nella fattispecie: una precedente richiesta di risarcimento o l’essere a conoscenza di una situazione che potrebbe configurare una responsabilità.
Tutto ciò nasconde una certa ambiguità perché il confine tra esistenza o meno di tale situazione può essere opinabile.
Peraltro dichiarando una precedente sinistrosità, o la conoscenza di fatti che potrebbero generare una richiesta di risarcimento, verrà pregiudicata la possibilità di assicurarsi per il rifiuto delle Società Assicurative di assumere il rischio.
Fa scuola il caso di un medico che allo scadere delle propria polizza riceve un avviso di garanzia (quindi un “fatto” penale). Egli lo denuncia al suo assicuratore. Il medico stipula poi una nuova copertura, sempre in regime claims, con altra società, dato che la precedente già aveva comunicato di non voler proseguire il rapporto, e convinto, a torto come vedremo tra poco, che dall’una o dall’altra avrebbe ottenuto la dovuta protezione.
La posizione del “vecchio” assicuratore è di diniego, in quanto senza costituzione di parte civile tecnicamente il sinistro non si era ancora verificato (durante la validità delle polizza).
Il nuovo assicuratore rifiuta ugualmente in quanto, avendo il medico ricevuto l’avviso di garanzia qualche giorno prima della stipula, si trovava a conoscenza di un fatto che avrebbe dovuto dichiarare, e quindi gli viene imputata la reticenza.

Perciò è fondamentale leggere attentamente le condizioni di polizza, farsi seguire da un consulente preparato, e prestare molta attenzione a qualsiasi particolare, anche se presumete sia piccolo ed insignificante.
Non vi tedierò con una disamina della pur corposa giurisprudenza, chi volesse può trovarne facilmente su internet.

La tabella che segue mostra il variegato mondo delle condizioni di polizza RC Professionale Medica. Per ovvie ragioni di spazio le prescrizioni sono state riassunte e devono essere viste come indicative. Vanno lette per intero sui fascicoli informativi, tenendo conto che alcune sono facoltative e a pagamento, e che debbono essere rispettati precisi tempi per poterle rendere operative (soprattutto quando trattiamo di Postuma).

Comparazione polizze RC professionale Medici

Giuseppe Cutillo

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