Can che abbaia? Puoi recedere dal contratto d’ affitto

CASAL’inquilino può recedere anticipatamente dal contratto d’ affitto anche con la motivazione del disturbo alla quiete domestica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12291 del 30 maggio 2014 dando ragione ad una signora che ha richiesto il recesso anticipato a causa del disturbo arrecato dal continuo latrare del cane di proprietà di un vicino.

La controversia nasce dal rifiuto della signora di pagare il canone d’affitto dal giorno in cui ha inviato la raccomandata per il recesso. Il proprietario si è immediatamente rivolto al tribunale competente adducendo l’inammissibilità del recesso per i motivi elencati dalla signora, la quale, sempre secondo il proprietario non si era mia rivolta al vicino molesto per chiedere la cessazione del disturbo arrecatole.

Di parere contrario la giurisprudenza che nei tre gradi ha dato ragione alla signora. La Corte di Cassazione ha posto definitivamente fine alla vicenda perché “i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore (il locatario) dal contratto di locazione, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione”. Quindi anche il cane “abbaione” rientra nella casistica. Scusate la ridondanza: caso chiuso.

La Corte ha inoltre chiarito che, in base all’articolo 1895 codice civile, l’inquilino ha facoltà (e non obbligo) di agire personalmente contro il terzo responsabile. Evidente che trattandosi di facoltà la decisione di ricorrere ad altro strumento per la tutela dei suoi diritti è pienamente legittima dal punto di vista giuridico.

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Giuseppe Cutillo

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