Fondi pensione, le azioni che proteggono l’iscritto se il datore di lavoro non versa

Uno dei profili più delicati nel sistema previdenziale è rappresentato dal fenomeno delle omissioni contributive nei fondi pensione da parte del datore di lavoro. (di Carlo Giuro – Milano Finanza)

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Fondi pensione, le azioni che proteggono l’iscritto se il datore di lavoro non versa.

Domanda. Uno dei profili più delicati nel sistema previdenziale è rappresentato dal fenomeno delle omissioni contributive nei fondi pensione da parte del datore di lavoro…

Risposta. Il fenomeno è di particolare rilevanza e, come tale, ha più volte sottolineato la Covip, si è acuito per effetto della crisi finanziaria. Va ricordato infatti che il non versamento parziale o totale dei contributi determina un pregiudizio alla continuità e regolarità del flusso finanziario, indispensabile all’accrescimento della posizione individuale dell’aderente al fondo pensione. Non va infatti dimenticato che la previdenza complementare è strutturata sulla capitalizzazione finanziaria con la determinazione di un nesso causa effetto tra contributi versati e prestazioni pensionistiche integrative. Anche i fondi pensione vengono danneggiati perdendo masse critiche necessarie a conseguire economie di scala con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

D. Quali sono le tutele previste dalla normativa previdenziale?

R. Va ricordato in premessa come nella previdenza complementare, a differenza di quanto avviene nella previdenza obbligatoria, non vige il principio della automaticità delle prestazioni. Altro elemento importante è poi rappresentato dal fatto che la normativa non definisce l’omissione né prevede specifiche sanzioni nel caso in cui essa si realizzi.

D. Chi può agire per la tutela di fronte al mancato versamento?

R. Va sottolineato che la normativa risalente al 2004 aveva previsto la contitolarità del credito tra lavoratore e fondo pensione che era così legittimato a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi a oggetto i contributi omessi e l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti. La normativa di attuazione del 2005, entrata in vigore nel 2007, si è limitata a riconoscere la titolarità dei valori attribuiti in gestione. Nel quadro normativo attuale titolato ad agire è allora il solo lavoratore.

D. Cosa si può fare allora?

R. La premessa è che va in primo luogo perfezionato l’evento tutelato, vale a dire il raggiungimento dei requisiti per ottenere la prestazione di previdenza complementare (il termine di prescrizione è decennale). Durante la vita lavorativa, accertata l’omissione contributiva (attraverso gli estratti conto e le comunicazioni informative), si può però chiedere la tutela della propria aspettativa contributiva chiedendo il risarcimento del danno, ripristinando così l’integrità della propria posizione individuale. Il lavoratore può poi agire con azione di mero accertamento nei confronti del datore di lavoro per stabilire, ad esempio, l’esatto ammontare della contribuzione versata, ovvero per controllare l’esatta determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima. Potrebbe per esempio esserci l’interesse di agire in giudizio per definire l’ammontare dei contributi. Un caso concreto è rappresentato dalla necessità di calcolare l’esatto importo delle anticipazioni che possono essere richieste al fondo pensione ovvero per valutare l’opportunita di dimettersi.

Giuseppe Cutillo

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