Pedone: ha sempre la precedenza

L’utilizzo di un veicolo, richiede sempre la dovuta cautela nei confronti dei pedone, anche se “fuori” dalle strisce.

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Pedone: ha sempre la precedenza

L’utilizzo di un mezzo a motore o anche una bicicletta, richiede sempre di prestare la dovuta cautela nei confronti del pedone, senza limitarsi al pensiero che devono per forza attraversare sulle strisce

Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza di giugno, la numero 26111/2016.

La citata sentenza conferma la condanna per omicidio colposo in capo a un automobilista che aveva investito un’anziana signora, anche se era fuori dalle strisce pedonali, causandone la morte.

A nulla è valsa la difesa del conducente che portava quale esimenti il fatto che qualche metro più avanti ci fossero delle strisce pedonali: la adeguata attenzione è inderogabile.

Oltre a questo la Corte ha considerato che nel luogo in cui si era verificato l’incidente la visibilità era buona e sufficiente a permettere ad un attento e prudente automobilista di evitare l’investimento della donna con tempestività, nonostante l’età avanzata di questa e il passo lento, e nonostante essa si accingesse ad attraversare la strada fuori dagli spazi segnalati.

Per i giudici è il conducente di un veicolo obbligato ad osservare la massima prudenza e procedere a velocità moderata quando si trova in prossimità degli attraversamenti pedonali, permettendo così al pedone di esercitare il diritto di precedenza che gli spetta comunque sia se attraversa sulle strisce sia se attraversa nelle loro vicinanze.

La Cassazione ha ricordato che, in ogni caso, il diritto di precedenza va subordinato al principio del neminem laedere, principio del non offendere nessuno, anche quando il pedone attraversa fuori dalle apposite strisce, con la conseguenza che gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare e, se necessario, a fermare la marcia se ciò è dovroso per evitare incidenti anche connessi alla mancata cessione della precedenza a loro favore. In caso contrario la responsabilità per l’evento colposo che sia eventualmente derivato è comunque attribuibile ad essi, anche se al comportamento tenuto dal pedone può essere attribuita efficienza causale concorsuale, vale a dire il contributo del pedone nel suo investimento.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

testo della sentenza CLICCA QUI

Giuseppe Cutillo

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