Claims made interpretata dalla Cassazione

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016, n. 9140 sulla clausola claims made

claims made

La clausola claims made interpretata dalla Cassazione

Claims made è uno dei due possibili regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi .

In pratica, con il regime di claims made, è risarcibile il sinistro la cui richiesta di risarcimento è ricevuta dall’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale può passare molto tempo.

Con una polizza “Loss occurrence” affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza “claims made” “pura” il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Varie le interpretazioni giurisprudenziali nel corso degli anni:

  • Validità e legittimità: secondo una parte della giurisprudenza, sono state giudicate legittime.

  • Valida ma vessatoria: secondo un altro orientamento, la clausola “claims made” ha natura vessatoria, ed è nulla se non sottoscritta due volte.

  • Nullità per mancanza del rischio: al contrario, alcune pronunce hanno precisato che detta clausola costituisce assicurazione di un rischio putativo, ed è pertanto nulla.

  • Alterazione del sinallagma contrattuale: analogamente, secondo altre pronunce, la clausola, contrastando con lo schema tipico dell’assicurazione per i danni; è in contrasto con il principio di libera concorrenza europeo e costituisce una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, con conseguente sua nullità e sostituzione con lo schema tipico del contratto di assicurazione previsto dall’art. 1917 c.c..

Ultima in ordine di tempo la sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016, n. 9140 che recita:

nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

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fonti: www.assiweb.net; wikipedia.

Giuseppe Cutillo

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