Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

Sul piano della prova al medico non giova che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile o inevitabile

giudice

Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

di Paolo M. Storani – Mi è capitato di trattarne in un volume collettaneo fresco di stampa (La Responsabilità medica, 2016, diretto da Paolo Cendon e curato da Nicola Todeschini) uscito appena giovedì scorso, 28 aprile 2016, per i tipi di UtetGiuridica, –Project editor il gentilissimo Dr. Pietro Giordano ed editing a cura di Isabella Medros, e di farne una sorta di sentenza – manifesto nel capitolo dedicato alla fase istruttoria (è a pag. 1065 e seguenti): Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328, Presidente Angelo Spirito e Relatore il Dott. Marco Rossetti (con Uliana Armano, Raffaella Lanzillo ed Antonietta Scrima a completare il collegio della S.C.)

A tacer dei vari aspetti affrontati, soltanto uno vorrei proporne ora all’attenzione degli affezionati visitatori di LIA Law In Action, quello della c.d. complicanza.

 “In caso di complicanza a chi rimane in mano il cerino probatorio?”: nel volume è al punto 46.3.2. intitolato “Accertamento della complicanza e presunzione a carico del medico ex art. 1218 c.c.“.

Qui la presunzione è decisamente a carico del medico!
Nella fattispecie spettava al convenuto fornire la prova della propria diligenza e tale prova non è arrivata.

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(www.StudioCataldi.it)

Giuseppe Cutillo

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