Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

Un sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila ha ribadito che la responsabilità de gestore del ristorante è esclusa nel caso di scivolata su macchia ben visibile ed evitabile con la normale diligenza.

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Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

La corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza 852/2015, ha ribadito che, nel caso di danni subiti dal cliente che scivola sul pavimento bagnato, in casi estremi, la responsabilità del ristoratore può essere completamente esclusa.

Il fatto: all’interno di un ristorante un ospite, alzatosi per recarsi a fumare in veranda, scivolava su una chiazza liquida che si era formata sotto un condizionatore. Il cliente si procurava traumi contusivi a piede, anca e bacino. Ritenendo responsabile il proprietario del ristorante la persona danneggiata presentava domanda di risarcimento.

La sentenza di primo grado dava ragione al ristoratore, ritenendo che la chiazza era ben visibile e quindi una scivolata era «ben prevedibile ed evitabile dall’attore con l’uso della ordinaria diligenza» con esclusione per ciò dell’esistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito «essendo la caduta stessa eziologicamente riferibile, ai sensi dell’articolo 1227 comma 1 c.c., esclusivamente alla disattenta condotta del danneggiato».

La Corte d’Appello ha poi confermato quanto sentenziato in primo grado. I giudici hanno richiamato alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla responsabilità da custodia, validi «a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell’art. 2043 c.c.», ribadendo che «il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c. comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente». In questo caso specifico, la disattenzione e la superficialità della condotta mostrata dal cliente del ristorante – che ha percorso quel tratto del corridoio nonostante la chiazza di olio fosse chiaramente visibile – è tale da escludere ogni responsabilità del ristoratore. Difatti, conclude la Corte, «quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

Giuseppe Cutillo

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