Linea RC Professionale

RC Professionale

L’assicurazione RC Professionale copre i danni patrimoniali arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell’erogazione dei servizi professionali nell’espletamento della propria attività caratteristica

Che cos’è una assicurazione Responsabilità Civile Professionale?
La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012– che garantisce i liberi professionisti da eventuali richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
La Professional Indemnity o Responsabilità Civile Professionale è l’essenza di una corretta strategia per la gestione del rischio. Grazie ad accordi con i più importanti competitor del mercato domestico ed internazionale siamo in grado di aiutarvi ad individuare la vostra specifica esposizione, strutturando un programma assicurativo personalizzato ed economicamente vantaggioso, che includa garanzie e limiti appropriati

DA COSA GARANTISCE?
Segue un elenco di garanzie, che si possono trovare nei contratti di Responsabilità Civile Professionale che vanno a personalizzare la copertura alle esigenze del Libero Professionista:

  • danni patrimoniali
  • responsabilità civile contrattuale
  • colpa lieve e colpa grave
  • dolo dei dipendenti/collaboratori
  • violazione della privacy
  • sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista
  • costi e spese legali
  • conduzione dello studio
  • retroattività della copertura assicurativa
  • perdita documenti
  • diffamazione e ingiuria

QUALI PROFESSIONISTI?
Ecco un lista parziale:
Architetti – Ingegneri – Dottori Commercialisti – Geometri – Periti Industriali- Medici – Avvocati – Revisori – Geologi – Agronomi – Periti Agrari – Società di Elaborazione Dati – Amministratori Condominiali -Biologi – Consulenti del lavoro – Ragionieri e Periti Commerciali – Tecnologi Alimentari – appartenenti alle Professioni Regolamentate e non.

Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Prima della sottoscrizione di un contratto leggere attentamente il Fascicolo Informativo, e tutta la documentazione precontrattuale, che ti verrà inviata insieme alla eventuale proposta.