Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 44796/2015 che il gestore della pista da sci deve tutelare gli sciatori anche da pericoli esterni

sentenza

Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015

ha stabilito che

Il gestore dell’impianto e delle piste servite ha l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto.
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, quindi “l’obbligo di protezione, che è proiezione della posizione di garanzia, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito dell’attività“.
Deve escludersi, precisano i giudici, che tale obbligo di protezione si possa dilatare fino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma “nondimeno il gestore nel caso in esame doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi“.
Il fatto:
Un giovane, aveva invaso la pista da un lato saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con una donna intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane.
Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da percoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.

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Giuseppe Cutillo

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