Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

I fondi sanitari, introdotti nel 1992, sono finalizzati alla erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del SSN ed usufruiscono di una fiscalità agevolata.

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Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

In questi giorni si sta molto parlando dei tagli alla sanità e perciò prendiamo spunto per parlare della fiscalità dei fondi sanitari, strumento che può integrare ed allargare il campo delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall’art 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: “non concorrono a formare reddito”:

a) ..I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute… per un importo non superiore complessivamente ad € 3. 615,20… “.

Dal 2010 i contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di 3615,20 euro a condizione che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate), operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute. Tale Decreto ha stabilito che per poter beneficiare della deducibilità, i Fondi Sanitari collettivi aziendali previsti dall’art 51 comma 2, lett. a) del TUIR debbano, a far tempo dal 2010, destinare almeno il 20% delle erogazioni, complessivamente garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.

Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale, il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’Imposta a norma dell’art 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Per il datore di lavoro l’importo del contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. Lgs 2 Settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

II lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’Importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza.
Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione ai sensi dell’art . 6, comma 2, del TUIR.

É evidente come tale strumento consenta di prevedere un notevole risparmio dei costi dei rinnovi contrattuali e allo stesso tempo rappresenti un beneficio accolto molto volentieri dai dipendenti.

L’Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale incentivo allo spirito di gruppo aziendale che può ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo.

Esempio:

VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA SANITARIA

Nello schema che segue è molto chiaro il risparmio per l’azienda e per il dipendente che deriva dal destinare un contributo (ad esempio di 300,00 €) alla copertura sanitaria aziendale anziché come aumento in busta paga.

vantaggi fiscali fondi sanitari

Con il versamento per la copertura sanitaria:

  1. l’Azienda affronta solo Il
    costo del contributo di solidarietà all’INPS del 10%;

    • il versamento:
    • è deducibile dal reddito d’Impresa;
    • non entra nella retribuzione pensionabile;
    • non viene inserito nella retribuzione.
  2. Il dipendente riceve un importo netto per la copertura sanitaria pari al versamento effettuato dal datore di lavoro;
    • ha la possibilità di ricevere il rimborso delle sue spese sanitarie;
    • il contributo versato alla cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a caricoè deducile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all’aliquota Irpef marginale
  3. Il risultato è:
    un risparmio per l’azienda e una maggiore fidelizzazione del dipendente che, oltre a non subire gravose ritenute, può ottenere il rimborso delle spese mediche o scegliere i centri sanitari convenzionati senza anticipo della spesa evitando anche lunghe liste d’attesa.

fonte Gruppo Filo diretto

Giuseppe Cutillo