Danno biologico e danno morale in responsabilità medica

La recente giurisprudenza ha definito le tipologie di risarcimento in rc medica: danno biologico e danno morale

Polizza Infortuni

Danno biologico e danno morale in responsabilità medica

L’ordinamento giuridico italiano prevede che chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno “ingiusto” ad altra persona, sia obbligato al risarcimento del danno. Vale, anche e soprattutto, per chi opera nel settore sanitario nel caso di comportamento imprudente e/o negligente.

I danni risarcibili nella fattispecie della responsabilità “medica” sono due: danno biologico e danno morale.

Il danno biologico è la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto, oggettivamente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Quindi totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.

Il danno morale è rappresentato da tutte le sofferenze psichiche conseguenti alle lesioni subite. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito e prescinde dalle eventuali degenerazioni patologiche.

Per molti anni il danno “non patrimoniale” (morale) non è stato riconosciuto, ma recentemente, la giurisprudenza ha cambiato rotta. In aiuto è venuta la Costituzione che trova insiti i due tipi di danno. Il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) per quanto attiene al danno biologico e la lesione dell’integrità morale riconducibile all’art. 2 per l’altra tipologia di danno.

Le due categorie vanno pertanto considerate distinte e differenti.

A riguardo vedere sentenza n. 24082 del 17/11/2011 della Terza Sezione della S.C. di Cassazione.

Il danno morale, dunque, risulta essere autonomo rispetto a quella della eventuale lesione: esso può presentarsi ed essere risarcito anche senza una menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

“Il valore dell’integrità morale non può assolutamente essere considerato una quota minore del danno alla salute (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29191 del 12/12/2008; Trib. Roma, Sez. XIII, sent. del 17/05/2012).

Il fatto poi che qualsiasi lesione della salute determini necessariamente una sofferenza fisica e psichica non esclude, anzi, avvalora la tesi dell’autonomia delle due voci di danno; e la voce di danno morale soggettivo ha lo scopo di assicurare al paziente danneggiato un’utilità sostituiva e ristoratrice delle sofferenze psichiche patite (Trib. Palermo, Sez. III, sent. del 15/10/2010).” (fonte studiocataldi.it)

Valutazione e liquidazione sono desumibili dagli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.

Per ulteriore approfondimento leggi questo articolo.

Giuseppe Cutillo