Se il volo ritarda la compagnia risarcisce

se il  la compagnia risarcisce. Dopo le 3 ore, oltre a vitto e alloggio spetta un compenso ulteriore

se il volo ritarda?

Se il volo ritarda la compagnia risarcisce.

Interessante sentenza del GdP di Ragusa; in qualunque caso consigliamo di sottoscrivere una polizza viaggi, vantaggiosa sotto tutti gli aspetti CLICCA QUI per saperne di più.

Secondo il Giudice di pace di Ragusa [1], nel caso di ritardo del volo di oltre tre ore, in aggiunta all’obbligo di assistenza del passeggero (vitto, alloggio e spese di trasferimento) grava sulle compagnie aeree quello di corrispondere il compenso previsto per la cancellazione.

Competente a conoscere la controversia è il Giudice del luogo di residenza del passeggero (foro del consumatore) secondo le regole proprie del diritto interno.

Le Sezioni Unite della Cassazione [2] avevano stabilito che in base al comma 1 dell’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, l’azione di responsabilità per danni derivanti dal trasporto aereo internazionale può essere promossa, a scelta dell’attore, innanzi ad un tribunale dello Stato del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Con altra sentenza della III Sezione [3] essa aveva poi affermato il principio secondo cui, ferma l’individuazione dello Stato aderente competente secondo i criteri dell’art. 28 di cui si è detto, sono applicabili per l’individuazione del Foro competente, le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura.

Giuseppe Cutillo