Spese legali all’avvocato e assicurazione: con la causa, rimborso non scontato

Incidente stradale e responsabilità civile automobilistica: il risarcimento del danno emergente, richiesto nella causa a titolo di onorario pagato all’avvocato per la fase stragiudiziale è possibile solo se le spese sono necessarie e giustificate.

Spese legali all’avvocato e assicurazione: con la causa, rimborso non scontato

Chi paga l’onorario all’avvocato nel caso in cui questi assista il proprio cliente in una pratica di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell’assicurazione? Di norma, se le parti riescono a trovare un accordo prima di andare in causa, le spese vengono liquidate dalla compagnia assicurativa [1]: la legge, infatti, consente al danneggiato di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia per tentare una transazione e, nell’ipotesi in cui essa riesca e si giunga a una composizione bonaria della controversia, il danneggiato può farsi riconoscere dalla Compagnia le relative spese legali.

Al contrario, però, nel caso in cui l’attività stragiudiziale non sortisca buoni frutti e sfoci in un giudizio, la liquidazione delle spese della fase precedente è rimessa unicamente al giudice. In tal caso, la parte danneggiata può domandare al magistrato il rimborso delle spese legali precedentemente sostenute solo inserendo la relativa richiesta nell’atto di citazione. In tal modo richiederà, oltre al rimborso dei danni conseguenti al sinistro, anche il risarcimento del danno emergente a titolo di spese sostenute per l’avvocato per la precedente fase stragiudiziale (per la successiva fase giudiziale, invece, ci penserà il giudice, in automatico, con la cosiddetta condanna alla refusione delle spese processuali inflitta alla parte soccombente).

Ma la possibilità di ottenere la liquidazione delle spese per l’attività prestata in via stragiudiziale dall’avvocato non è automatica, né si può chiedere un risarcimento spropositato solo perché la parte ha deciso di non accettare l’offerta transattiva dell’assicurazione. Il giudice infatti può escludere dalla condanna al rimborso quelle spese che ritenga eccessive e superflue sostenute dalla parte vittoriosa.

Facciamo un esempio: se l’assicurazione offre al danneggiato un risarcimento di 100 mila euro e altre 15 mila all’avvocato come spese legali, nel caso di mancata accettazione della proposta la parte non potrà poi chiedere al giudice, oltre ai danni, anche il rimborso di tali 15 mila euro persi. Né la dimostrazione di aver effettivamente sostenuto tale esborso potrà convincere il giudice, ma solo la circostanza che l’esborso stesso sia stato necessario e adeguato.

Ricordiamo che la soluzione a questi problemi è la polizza di Tutela Legale.

Giuseppe Cutillo