Gli italiani comparano la polizza sul web, ma acquistano attraverso altri canali.

La Boston Consulting Group (BCG) ha condotto un ‘indagine dal titolo Digital Insurance In Italy, The Time To Act Is Now sul comportamento degli italiani nell’acquisto di polizze di assicurazione.

Preventivo RCA Cutillogroup

Gli italiani comparano la polizza sul web, ma acquistano attraverso altri canali.

Dai dati si evince che le ricerche legate al tema assicurativo nel nostro paese sono cresciute del 128 per cento nel periodo che va dal 2008 al 2013 e se si considerano soltanto le polizze auto le ricerche sono cresciute del 185%. Online, con la comparazione dei preventivi, gli italiani cercano soprattutto il nome della compagnia che potrebbe farli risparmiare. Poi la sottoscrizione della polizza avviene al di fuori del canale digitale. Comunque il valore delle ricerche in rete nel ramo assicurativo vale 36 miliardi di euro.

Nuove tecnologie e la grande diffusione di smartphone e tablet, hanno quindi contribuito alla crescita esponenziale di ricerche di polizze sul web, ma principalmente per ottenere una panoramica dei prezzi.

Attenzione! Innanzitutto l’IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni) ha sottolineato come alcuni preventivatori siano in grado di comparare soltanto le polizze dei partner così da dare una visione parziale del mondo assicurativo. Teoricamente, l’unico a cui fare affidamento dovrebbe essere TuoPreventivatore, progetto sostenuto da IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico.

Secondo: la polizza non è un prezzo, ma una serie di contenuti che concorrono a formare un prezzo. Leggi sempre le condizioni di polizza, e soprattutto esclusioni e rivalse, per non incappare, un domani, in problemi che potrebbero minare il tuo patrimonio.

Per capire riportiamo il testo di una società molto attiva dal punto di vista del marketing del prezzo:

L’assicurazione non è operante:

  1. c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
  2. e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Sul caso di conducente di età inferiore a 26 anni c’è poco da dire se non che nell’eventualità questi sia dichiarato prima della sottoscrizione del contratto il prezzo diventerà antieconomico. Quello che invece dovrebbe far sobbalzare è la parte “ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92”.

  • Articolo 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool
  • Articolo 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
  • Ambedue, oltre ad altre, prevedono la sanzione della sospensione della patente.

Perciò la norma contenuta nelle condizioni di polizza di quella compagnia in sostanza dice che se hai subito la sanzione per quei due articoli (nel passato) in caso di sinistro pagheranno il danno causato esercitando azione di rivalsa, ovvero verranno a recuperare le somme da te!

Questo per le polizze RCA. Ancora più pericoloso è acquistare, senza una preparazione adeguata, polizze di Responsabilità Civile Professionale, incendio, furto e così via.

Raccomandiamo perciò di cercare le polizze che ti diano le garanzie necessarie al tuo caso e tra queste fare un confronto sul prezzo.

Giuseppe Cutillo