RCA Nuovo regolamento sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio

L’IVASS ha presentato lo schema di regolamento sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio RCA, che entrerà in vigore il 1 luglio 2015

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RCA Nuovo regolamento sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio

L’IVASS a pubblicato lo schema di regolamento che andrà ad adeguare l’attuale regolamentazione in materia di attestati di rischio RCA alla Legge 24/03/2012, n. 27, che ha introdotto la c.d “dematerializzazione dell’attestato di rischio”, la cui finalità è quella di una semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, di rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio.

La pricipali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano:

  • il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);
  • l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;
  • l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in luogo dell’attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi;
  • l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa, dalla citata banca dati, in sede di stipula dei nuovi contratti;
  • le competenze dell’IVASS in materia di controllo ed accertamento dell’inosservarza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.

In particolare le modifiche apportate prevedono:

Art. 2 – Il contenuto dell’attestato di rischio è stato modificato inserendo informazioni aggiuntive quali: l’indicazione della tipologia di danno secondo la distinzione tra danno a cose, a persone o misto – sia persone sia cose; il codice fiscale del contraente, il nominativo ed il codice fiscale del proprietario o di altro avente diritto;

Art. 3 – La decorrenza e la durata del periodo di osservazione ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito (sia aziendale che CU), sono rimaste invariate rispetto all’attuale normativa.
Per quanto concerne le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) le stesse saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS.

Art. 4 – La banca dati può essere detenuta da enti pubblici, ovvero, qualora già esistente, da enti privati. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS verrà stipulata una Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati nonché l’accesso gratuito e senza limitazioni da parte dell’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, alle informazioni presenti nella Banca dati.

Art. 5 – Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione della Banca dati degli attestati di rischio saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS;

Art. 6 – Viene data integrale applicazione all’obbligo di consegna da parte dell’impresa dell’attestazione sullo stato del rischio anche agli altri aventi diritto, se diversi dal contraente (proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria).

Art. 7 – L’articolo stabilisce le nuove modalità ed i tempi di consegna dell’attestato di rischio telematico:

  • la consegna dell’attestato di rischio avviene per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
  • l’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come già disciplinato dall’art. 38bis del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
  • è previsto, inoltre, che il contraente possa richiedere modalità di consegna telematiche aggiuntive tra quelle indicate dall’impresa (es: posta elettronica o app per smartphone o tablet/ altri dispositivi multimediali, social network ecc.);
  • le medesime modalità di consegna sono previste anche per gli altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente. Tenuto conto dell’impatto organizzativo legato all’adeguamento da parte delle imprese delle procedure informatiche necessarie per il recepimento di tale ultima previsione, è stato previsto, come termine ultimo, la data del 31 ottobre 2015 per adempiere all’obblighi statuiti;
  • al fine di rendere una puntuale informativa agli assicurati, le modalità di consegna devono essere rese note mediante pubblicazione sulla home page del sito internet dell’impresa nonché, per iscritto, in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
  • data la specificità dei contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore, la consegna degli attestati di rischio avviene su richiesta dal contraente;
  • al fine di supportare al meglio gli assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici è previsto che, qualora abbiano stipulato un contratto r.c.auto tramite intermediari, possano ottenere da quest’ultimi, una stampa dell’attestato di rischio. Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa ma non assolvono all’obbligo di consegna telematico da parte delle imprese né possono essere utilizzati dagli assicurati in sede di stipula di un nuovo contratto.

Art. 9. – All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto l’attestazione sullo stato del rischio è acquisito direttamente dall’impresa per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Sono state introdotte norme di salvaguardia per l’assicurato qualora, all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati. In tal caso l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il contratto le imprese verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dello stesso. Ciò al fine di consentire l’immediata stipula del contratto anche nell’ipotesi di un erronea alimentazione della Banca Dati, circostanza non imputabile all’assicurato.

Art. 11. – Ai fini dell’accertamento dell’inosservanza delle norme sull’alimentazione della Banca Dati, ai sensi del comma 1 dell’art. 317 del Codice delle assicurazioni private, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l’IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l’inosservanza delle norme sull’alimentazione della banca dati.

Art. 12. – “Norme transitorie e finali”. In considerazione dei rilevanti cambiamenti derivanti dal passaggio da un “sistema di gestione cartaceo” degli attestati di rischio ad un “sistema informatizzato”, sono state previste norme transitorie, tese a fornire agli assicurati la necessaria informativa ed a tutelarli da eventuali imprevisti che possono derivare, in particolar modo nel primo anno di popolamento della Banca dati, da una gestione degli attestati di rischio interamente informatizzata.

Art. 13. – L’entrata in vigore del presente regolamento è prevista con riferimento ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015. Pertanto, alla luce delle disposizioni su richiamate, la Banca dati, dal 1° giugno 2015, dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi a tali contratti.

Giuseppe Cutillo